Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Accertamento: l'avviso può essere ripetutamente oggetto di riesame/revisione? - Ufficio Tributi

Accertamento: l’avviso può essere ripetutamente oggetto di riesame/revisione?

Il Caso di C. Carpenedo

A seguito di un avviso di accertamento IMU, il contribuente chiede la rettifica per un errore relativo ad un usufrutto. L’ufficio ha accolto la richiesta rettificando in diminuzione l’importo accertato. Trascorsi altri 20 giorni, il contribuente ha inviato un’ulteriore richiesta di rettifica. Si chiede se un avviso di accertamento possa essere ripetutamente oggetto di riesame/revisione da parte dell’Ufficio oppure se una volta notificata la rettifica questo diventi definitivo e pertanto non più rettificabile.

La fattispecie enunciata nel quesito si inquadra nell’istituto dell’autotutela amministrativa disciplinato dal decreto ministeriale 37/97 che individua, in modalità non esaustiva, le casistiche dell’annullamento d’ufficio. Trova applicazione anche nel procedimento di accertamento dei tributi locali, come esplicitamente richiamato dal comma 162 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 che obbliga di inserire adeguate indicazioni in tal senso. Ciò premesso, va subito chiarito che l’esercizio dell’autotutela in materia tributaria è alquanto peculiare e non ha carattere obbligatorio da parte dell’ente, fermo restando che l’atto di accertamento, decorsi i 60 giorni dalla notifica, diventa definitivo se non è stato impugnato dinanzi alla commissione tributaria. In ogni caso, l’atto di autotutela accolta da parte dell’ente con conseguente annullamento o revoca parziale dell’accertamento, non è impugnabile autonomamente, in quanto l’accertamento notificato inizialmente non subisce alcuna sospensione dei termini processuali per il fatto che il contribuente possa aver presentato un’istanza di annullamento o rettifica.
Sostanzialmente, l’autotutela ridefinisce una situazione che si compone del provvedimento originario e del provvedimento che corregge il carico originario. Quest’ultimo non è impugnabile autonomamente ma solo unitamente al primo atto, al quale va fatto riferimento per la decorrenza dei termini di impugnazione (60 gg dalla notifica dell’accertamento). L’autotutela non è infatti elencata tra gli atti che possono essere impugnati in CTP ( CTR Lombardia 4273/2016).

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