Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Acconto, prima rata a misura di F24 - Ufficio Tributi

Acconto, prima rata a misura di F24

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Ultimi controlli prima del versamento dell’acconto Imu.
Superata la fase iniziale di reperimento dei dati catastali e di assimilazione dei chiarimenti ministeriali, si tratta ora di concretizzare le informazioni rilevanti sul modello di pagamento. La compilazione richiede una certa attenzione, in particolar modo per il fatto dell’esistenza di due distinti soggetti beneficiari (Comune ed erario), quanto meno per gli immobili diversi dall’abitazione principale e le relative pertinenze, oltre che per la predisposizione di nuovi modelli di pagamento.

I codici
Spicca, innanzitutto, la differenziazione dei codici tributo, così come predisposti dall’Agenzia con risoluzione 35/E/2012; ad esempio, pur facendo riferimento allo stesso codice catastale del Comune di ubicazione di un fabbricato diverso dalla prima casa, si dovrà utilizzare il codice 3918 per destinare il 50% dell’Imu al Comune, ed il codice 3919 per la quota statale. Invece, esiste un codice unico per l’abitazione principale e le pertinenze (3912) e per i fabbricati rurali strumentali (3913).

Le caselle
Meno difficoltà si pongono per la barratura delle caselle descrittive, nelle quali va segnalato, ad esempio, l’eventuale ravvedimento operoso; sanzioni ed interessi si cumulano con il tributo, diversamente dall’Ici e, inoltre, non appare opportuno procedere a rimedi a pagamento, essendo stata garantita una ampia tolleranza (sino al versamento a saldo di dicembre), dallo stesso ministero, nella circolare 3/DF.
Altre informazioni sono richieste per la segnalazione della variazione che interessa l’immobile (da effettuarsi solo laddove è prevista la presentazione della dichiarazione), della circostanza che si stia versando un acconto oppure un saldo, e del numero degli immobili. In particolare, occorre fare attenzione alla prima casa e alle pertinenze, che vanno cumulate in unico rigo del modello di versamento.
Un piccolo rebus era sorto, nei giorni scorsi, sull’obbligo di compilazione del rigo «rateazione», in riferimento agli immobili costituenti prima casa e pertinenza; le istruzioni al modello F24 ordinario escludevano quest’obbligo, mentre i programmi informatici di controllo del modello richiedevano queste indicazioni, per distinguere la posizione di chi sceglieva di frazionare in due rate il primo acconto, tra giugno e settembre. Alla fine ha prevalso il buon senso, vale a dire la previsione dell’obbligo di compilazione («0101» per chi versa l’acconto in unica soluzione e «0102» per chi tornerà alla cassa anche a settembre), salvo l’invito agli istituti di credito di accettare comunque le deleghe mancanti del dato, se predisposte in precedenza al chiarimento. Chi non avesse ancora provveduto, ovviamente, è invitato a esporre il dato per evitare qualsiasi inconveniente.

Gli arrotondamenti
Spostandosi alle caselle degli importi dovuti, si pone il problema degli arrotondamenti e del versamento minimo. Sulla prima questione, si arrotonda al ribasso se i decimali giungono sino a 49 centesimi, al rialzo negli altri casi. L’arrotondamento, però, non va effettuato sull’importo del singolo immobile, bensì sulla sommatoria degli importi che si cumulano in ciascun rigo; pertanto, ogni ente beneficiario sarà interessato da un singolo arrotondamento. In relazione, invece, all’importo minimo dovuto, la circolare 3/DF prevede che lo stesso sia pari a 12 euro (o al diverso importo stabilito da ogni singolo Comune), limite riferito all’imposta complessivamente dovuta; il residuo, ovviamente, si pagherà con il saldo. Infine, un cenno alla casella relativa alla detrazione, per prima casa e pertinenze; il dato da esporre è quello dell’importo base, eventualmente maggiorato in presenza di figli di età non superiore a 26 anni conviventi con i genitori, adeguato al periodo semestrale (o inferiore) per il quale si effettua il versamento e al numero dei soggetti aventi diritto (è invece irrilevante la quota di possesso del fabbricato).

I casi dubbi
Strada in salita per il pagamento dell’Imu nel caso di multiproprietà. Manca nella nuova norma il richiamo alla possibilità di versamento cumulativo da parte dell’amministratore; quindi, ciascun titolare dovrà provvedere in proprio gli adempimenti. Diversamente, con una interpretazione estensiva, viene consentito il versamento unitario dell’amministratore di condominio per l’imposta sulle parti comuni dell’edificio (ad esempio, alloggio del portiere).

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