Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Addizionale regionale all’Irpef - Ufficio Tributi

Addizionale regionale all’Irpef

Attenzione…. Allo scaglione

 In genere si legge “attenzione al gradino”. Ma le Regioni, da subito, dovranno fare particolare attenzione allo “scaglione”.

Difatti, l’art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 68 del 2011, che, ai sensi del successivo comma 7, si applicherà a decorrere dal 2013 (considerato come anno di imposta), afferma un principio già esistente nel sistema tributario: l’applicazione dell’addizionale regionale all’IRPEF in base agli stessi scaglioni di reddito presenti per l’IRPEF.

Le regioni, già da tempo possono differenziare la loro imposta in base a criteri di progressività.

Difatti, se da un lato l’art. 50 del D.lgs. n. 446 del 1997, prevede un’aliquota unica della addizionale regionale, la sentenza n. 2 del 2006 della Corte Costituzionale, aveva già concesso la possibilità di differenziare l’aliquota in base agli scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF, in costanza di vigenza dello stesso art. 50, che, a ben vedere, già dal 1997, prevedeva l’applicazione dell’addizionale regionale in base agli stessi scaglioni di reddito statali, come afferma il comma 6:

 

6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle attivita’ di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale segnalando elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso l’amministrazione finanziaria.

Ciò vuole dire che il principio di uniformità della imposizione regionale rispetto a quella erariale era già nel sistema e solo per motivi di scollamento sistemico che alcune regioni hanno introdotto la multi aliquota in base a classi di reddito e non per scaglioni.

La differenza per il contribuente è sostanziale.

Mentre con l’applicazione per scaglioni di reddito il contribuente paga un’ imposta differenziata per le varie parti reddituali :

 

 Scaglioni

 

 

0,1   Applicabile a redditi                        fino a 15.000,00

 

 

0,2  Applicabile a redditi oltre 15.000 e fino a 28.000 euro

 

 

0,3 Applicabile a redditi oltre 28.000 e fino a 55.000 euro

 

 

0,4 Applicabile a redditi oltre 55.000 e fino a 75.000 euro

 

 

0,5 Applicabile a redditi oltre 75.000 euro

 

Classi

     

0.1

Applicabile a redditi fino a 15.000,00

 

0.2

Applicabile a rediti fino a 28.000 euro

 

0.3

Applicabile redditi fino a 55.000 euro

 

0.4

Applicabile a redditi fino a 75.000 euro

 

0.5

Applicabile a redditi oltre 75.000 euro

 

 

 

Con l’introduzione delle “classi di reddito” il contribuente pagherà, in media, un’imposizione più elevata. Difatti, l’aliquota sulla classe di reddito fino a 55.000 euro, sarà sempre dello 0,3% per un totale di circa euro 165 di imposizione regionale, mentre, con l’applicazione per scaglioni, il risultato totale da pagare sarà di circa euro 122.

Infatti, sul primo scaglione fino a euro 15.000, il contribuente verserà, 15 euro, sul secondo da euro 15.000 ad euro 28.000, pagherà 26 euro, e sul terzo, da euro 28.000 ad euro 55.000, verserà euro 81, che sommati daranno proprio 122 euro di imposizione regionale da versare.

 Se, poi, analizziamo il dato giuridico, l’addizionale regionale all’IRPEF si aggiunge e non sostituisce il tributo statale sul reddito delle persone fisiche. Proprio per questa necessaria uniformità il D.lgs. n. 68 del 2011 ha ribadito, solo ribadito a nostra opinione, il principio già immanente nel sistema fiscale, ovvero, ove le regioni scelgano di introdurre una multi aliquota, devono usare gli stessi scaglioni di reddito IRPEF e non classi di reddito ovvero, come accade in alcune realtà territoriali, due sole aliquote.

fino a 20.000 euro

1,23 per cento  

percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

da 20.000 euro

1,73 per cento

percentuale da calcolarsi sull’intero ammontare del reddito imponibile

 La vera leva fiscale regionale non è incidere sugli scaglioni di reddito ma operare sulle aliquote differenziate. Inoltre, la regione può esplicare la propria autonomia tributaria sulle detrazioni che possono essere introdotte ai sensi del comma 5 dell’art. 6 dello stesso D.lgs. n. 68 del 2011.

Da ultimo, si può citare un passo della sentenza della Corte Costituzionale in precedenza citata: “Nella specie, la scelta del legislatore regionale di articolare l’addizionale all’IRPEF secondo scaglioni crescenti di reddito non solo rispetta i limiti di imposizione posti dalla legge statale, ma sviluppa coerentemente, a livello regionale, la struttura tipicamente “progressiva” di detta imposta erariale

 La sfida che attende le regioni è notevole, dovranno pubblicare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui l’addizionale si riferisce, un provvedimento di adeguamento del sistema fiscale regionale a quello statale.

 E il tempo stringe.

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