Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Addizionali locali e regionali all’IRPEF e Società sportive dilettantistiche - Ufficio Tributi

Addizionali locali e regionali all’IRPEF e Società sportive dilettantistiche

E’ stata pubblicata l’interessante risoluzione della Agenzia delle entrate n. 106/E dell’11 dicembre 2012 riguardante le Società sportive dilettantistiche che, specie in questo periodo non felice per l’economia, non farà molto piacere ai soggetti destinatari.

L’oggetto normativo dell’interpello è l’articolo 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di  aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF, con particolare riferimento ai compensi di importo superiore a euro 7.500, corrisposti per l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

A detta del contribuente,” la ritenuta prevista dall’art. 25 della legge n. 133 del 1999 deve essere applicata sulla parte di compenso eccedente l’importo di euro 7.500 con l’aliquota dell’addizionale regionale di compartecipazione all’IRPEF dello 0,9 per cento, stabilita dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

Per quanto concerne, invece, l’addizionale comunale allo stesso tributo erariale, la stessa società istante ritiene che non si debba applicare alcuna ritenuta a titolo di tributo comunale, dal momento che l’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 360 del 1998 rinvia, per la determinazione  dell’aliquota di compartecipazione della suddetta addizionale, all’emanazione di  uno o più decreti adottati dal Ministero dell’economia e finanze, di concerto con  il Ministero dell’interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Pertanto, stante il fatto che i suddetti decreti ministeriali non risulta che siano stati emanati, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, alle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale di compartecipazione.

Secondo l’Agenzia delle entrate, l’interpretazione da dare al complesso delle norme applicabili al caso in esame è difforme da quello proposto dal contribuente.

In particolare, sugli emolumenti corrisposti da questo tipo di società sportive, l’articolo 69, comma 2, del TUIR, riconosce un particolare regime di favore, disponendo che essi «… non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta  a 7.500,00 euro…». Inoltre, l’articolo 25, comma 1, della legge del 13 maggio 1999, n. 133, stabilisce che, sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, «… le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11.. .» del TUIR «… maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *