Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Anci Risponde - Il concordato preventivo - Ufficio Tributi

Anci Risponde – Il concordato preventivo

Anci risponde alla domanda posta da un Comune sulla validità della procedura prevista per l’IMU per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa in caso di concordato preventivo.

Domanda:

In caso di concordato preventivo è valida per analogia la stessa procedura prevista per l’IMU dal comma 6, dell’articolo 10, d.lgs. 504/1992?
L’articolo afferma che: “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili”.
Abbiamo una società sottoposta a concordato preventivo che ha venduto parte dell’immobile di proprietà. Possiamo attendere che entro 3 mesi venga riversata l’IMU dovuta dalla data del concordato alla data della vendita?

Risposta:

Nel concordato preventivo non è applicabile l’art. 10 comma 6 del d.lgs. 504 del 1992. Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione dei beni e non è dispensato dalle normali scadenze; ciò vale anche per il concordato realizzato con la cessione dei beni che comporta il trasferimento agli organi fallimentari esclusivamente dei poteri di gestione finalizzata alla liquidazione (Cass. sez. 1 5515/2006). Pertanto il comune deve emettere al più presto gli avvisi di accertamento se il tributo non è stato pagato.

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