Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 ANCI Risponde – mancato pagamento canone di concessione - Ufficio Tributi

ANCI Risponde – mancato pagamento canone di concessione

L’ANCI Risponde al seguente quesito posto da un Comune.

DOMANDA:

Il Settore Servizio Mercati del Comune emette annualmente fatture per la riscossione di canoni di concessione sul posteggio nel quale esercitano gli operatori, in quanto, per svolgere questa attività rilasciano agli stessi i titoli concessori.

Si chiede di sapere, al fine di effettuare una corretta procedura amministrativa, come comportarsi nei confronti di coloro che non pagano il canone di concessione del posteggio, conoscere la normativa da applicare e se esiste già impostata la relativa modulistica.

RISPOSTA:

Il canone di posteggio dei banchi di mercato era un tempo previsto all’art. 10 del RD 1175/1931. Ora rappresenta un’entrata di diritto privato (soggetta ad iva) ai sensi dell’art. 149, co. 8, del TUEL. La riscossione è soggetta ai termini di prescrizione del codice civile. In caso di mancato pagamento, è sempre possibile azionare le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, che prevedono il decreto ingiuntivo. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata di legittimità ha affermato che gli enti pubblici possono riscuotere coattivamente le proprie entrate di diritto privato tramite ingiunzione fiscale ai sensi del RD 639/1910: “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d. 14 aprile 1910 n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell’esistenza dei suindicati presupposti” (Cass., sez. Unite, 8 febbraio 2013, n. 3043; 25 maggio 2009, n. 11992). Non è, invece, possibile in via immediata la riscossione tramite ruolo, giacchè è precluso dall’art. 21 del d.lgs. 46/1999 per le entrate di diritto privato; l’iscrizione a ruolo è possibile soltanto se vi è già il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o ingiunzione fiscale). Pertanto, è consigliabile, prima di tutto, mettere in mora i debitori con una lettera raccomandata AR, intimando il pagamento delle somme dovute. In seconda battuta, in caso di mancato pagamento, il comune può scegliere se seguire le procedure del codice di rito, chiedendo al giudice ordinario l’emissione di decreti ingiuntivi, oppure se seguire la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al RD 639/1910. Mentre per il ruolo esiste modulistica approvata dal Ministero dell’economia, per l’ingiunzione fiscale non vi è modulistica approvata in via normativa o regolamentare.

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