Area edificabile: Cassazione sul valore venale
Corte di Cassazione Civile Tributaria 14/10/2016 n. 20797
II D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, nel prevedere che il valore dell’area fabbricabile è costituito da quello venale in comune commercio, fa riferimento all’intera area nel suo complesso.
Ne deriva che l’area fabbricabile, deve essere considerata unitariamente, per cui occorre prescindere dalla destinazione che ciascuna porzione di essa potrà avere in esito alla realizzazione edificatoria.
D’altra parte, non si può trascurare che ai fini dell’esercizio concreto dello “ius aedificandi” è necessario che l’area sia urbanizzata, con la conseguenza che non si può non tener conto dell’incidenza degli spazi riservati (secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo) ad infrastrutture e servizi di interesse generale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA