Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Assoggettamento TARSU dei locali adibiti a garage

Assoggettamento TARSU dei locali adibiti a garage

Il presupposto impositivo della TARSU è l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (art. 62, comma 1, D.lgs. n. 507 del 1993).
È errato l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani.
Il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza 23 gennaio 2017, n. 1711

Presunzione legale sulla produzione di rifiuti

Ai sensi dell’art. 62, comma 2 D.lgs. 507/1993, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall’art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. Sez. 5, un. 11351/12, 17703/04; Sez. 6- 5, nn. 3173/15).

Assoggettamento TARSU dei garage

Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage, si è ritenuto che “in virtù del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione” (Cass. civ. Sez. 6-5, n. 33/15; conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04); inoltre la tassa è dovuta a prescindere “dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti” (Cass. sez. 5, n. 7654/12); infine, “grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (ex multis, Cass. un. 17703/04, 13086/06, 17599/09, 775/11, 17622/16), non essendo sufficiente allegare a tal fine la “peculiare destinazione funzionale dell’immobile ad autorimessa”, essendo “fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani … in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole “aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni”, salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei “locali e delle aree” di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato” (Cass. Sez. un. 17622/16 e 17623/16).

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