Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso tributario (Parte 3) - Ufficio Tributi

Attuazione della riforma fiscale: il nuovo contenzioso tributario (Parte 3)

Con comunicato del 20/10/2015 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate rende noto che:

Nell’ambito della delega per la riforma del contenzioso tributario, di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23/2014, sono previsti interventi riguardanti, tra l’altro, il massimo ampliamento dell’utilizzazione della posta elettronica certificata (Pec).

A tal fine, l’articolo 9, comma 1, lettere g), h) e i), del Dlgs 156/2015, attuativo della delega:

– ha modificato gli articoli 16 e 17 del Dlgs 546/1992, che disciplinano le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo

– ha introdotto nel medesimo Dlgs 546/1992 l’articolo 16-bis concernente le comunicazioni e notificazioni per via telematica.

 Comunicazioni e notificazioni (articolo 16)

L’articolo 16 del Dlgs 546/1992 viene modificato attraverso l’equiparazione agli enti impositori sia dell’agente della riscossione sia dei soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali(1), nonché attraverso l’eliminazione della denominazione “ufficio del Ministero delle finanze”(2) .

Il suddetto intervento comporta, quindi, che “agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446” si applicheranno le stesse modalità di comunicazione e notificazione degli atti processuali.

In particolare, la forma di comunicazione, da parte della segreteria della commissione tributaria, consistente nella trasmissione di elenco in duplice esemplare(3) e già prevista con riferimento all’“ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale”, viene estesa all’agente della riscossione e ai concessionari iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997(4).

Viene parimenti estesa all’agente e ai concessionari della riscossione la possibilità di avvalersi, per le notifiche, del messo comunale o del messo autorizzato dall’amministrazione finanziaria, che nel vigente testo dell’articolo 16, comma 4, del Dlgs 546/1992 è riservata all’“ufficio del Ministero delle finanze” e all’“ente locale”.

Viene, infine, abrogato il comma 1-bis dell’articolo 16, in quanto le relative disposizioni sulle comunicazioni mediante Pec sono trasfuse all’interno del nuovo articolo 16-bis.

 Comunicazione e notificazioni per via telematica (articolo 16-bis)

Nel nuovo articolo 16-bis:

  • al comma 1, è trasfuso in modo organico il contenuto dell’abrogato comma 1-bis del vigente articolo 16, sulle comunicazioni mediante l’utilizzo della Pec
  • al comma 2, è trasfuso il contenuto dell’abrogato comma 3-bis del vigente articolo 17, sulla mancata indicazione dell’indirizzo di Pec e sulla mancata consegna del messaggio di Pec per cause imputabili al destinatario
  • al comma 3, è prevista la possibilità di effettuare in via telematica le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente commissione tributaria
  • al comma 4, è stabilito che l’indicazione dell’indirizzo di Pec, valevole per le comunicazioni e le notificazioni, equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 16-bis ricalca il dettato del comma 1-bis del vigente articolo 16, per il quale le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l’utilizzo della Pec, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005), mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell’ambito del sistema pubblico di connettività (ai sensi dell’articolo 76 del codice dell’amministrazione digitale).

Il medesimo comma 1 dell’articolo 16-bis chiarisce che l’indirizzo di Pec del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo e precisa che nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo Pec non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta al quale intende ricevere le comunicazioni.

 Il comma 2 dell’articolo 16-bis ripropone, senza alcuna variante, le disposizioni già previste dal vigente articolo 17, comma 3-bis, secondo cui, in caso di mancata indicazione dell’indirizzo Pec ovvero di mancata consegna del messaggio Pec per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria.

 Hanno, invece, portata innovativa i commi 3 e 4, i quali ampliano l’uso della Pec per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in attuazione del citato principio previsto dalla legge delega.

Il comma 3 dispone che le notificazioni tra le parti e il deposito presso la commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico, di cui al decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 163/2013(5).

Le modalità di attuazione, le regole tecniche e l’ambito di operatività delle notificazioni a mezzo Pec e dei depositi telematici presso le commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del ministro dell’Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 3 del predetto regolamento.

Il successivo comma 4 stabilisce, come detto, che l’indicazione dell’indirizzo Pec per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.

Luogo delle comunicazioni e notificazioni (articolo 17)

L’articolo 17 rimane inalterato nel contenuto dei primi tre commi ed è abrogato limitatamente al comma 3-bis, che di fatto, come sopra indicato, è trasfuso nel nuovo articolo 16–bis.

Per tali motivi, rimane invariata la disciplina per quanto attiene a:

  • luogo delle comunicazioni e notificazioni, che sono fatte a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della costituzione in giudizio
  • effetti della variazione del domicilio eletto, della residenza o della sede, che si producono dal decimo giorno successivo a quello in cui la variazione stessa sia stata notificata alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite
  • conservazione, nei successivi gradi del processo, degli effetti dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio
  • comunicazioni e notificazioni presso la segreteria della commissione tributaria, in caso di mancata elezione di domicilio o di mancata dichiarazione di residenza o sede, nonché in caso di loro assoluta incertezza.

 

NOTE:

1) I soggetti iscritti nel predetto albo (di cui all’articolo 53 del Dlgs 446/1997) sono privati che esercitano funzioni pubbliche su concessione. Essi sono abilitati a effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.

2) Nel primo articolo di commento alle novità introdotte dal Titolo II del Dlgs 156/2015 si è già dato conto di come l’aggiornamento di talune denominazioni ormai superate interessi trasversalmente tutta la normativa processuale sottoposta a riforma.

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3) Uno degli elenchi, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria.

4) Per gli enti impositori e per gli agenti e i concessionari della riscossione, tale modalità di comunicazione rimane una possibilità alternativa rispetto alle altre forme consistenti nell’avviso consegnato alle parti, nell’avviso spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento e nell’avviso notificato da parte dell’ufficio giudiziario o del messo comunale, già previste dal vigente testo dell’articolo 16, comma 1, del Dlgs 546/1992.

5) Il comma 3 dell’articolo 3 del Dm 163/2013 stabilisce che “3. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti l’Agenzia per l’Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le regole tecnico-operative per le operazioni relative all’abilitazione al S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all’assegnazione dei ricorsi e all’accesso dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. Con i medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all’archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e integrazioni”. In attuazione della richiamata disposizione, vedasi decreto direttoriale 4 agosto 2015.

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