Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Avvisi di accertamento dei tributi locali e firma digitale - Anci Risponde - Ufficio Tributi

Avvisi di accertamento dei tributi locali e firma digitale – Anci Risponde

Anci Risponde ad un quesito in merito alla firma digitale degli avvisi di accertamento dei tributi locali. In particolare si chiede se sussista già un obbligo di legge per la firma digitale e la conservazione in archivio digitale.

Domanda:

Gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere obbligatoriamente firmati digitalmente ed archiviati digitalmente?
Attualmente in calce all’avviso riportiamo la seguente dicitura “La firma in formato digitale è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del medesimo decreto“.
Tuttavia, considerato che i programmi non sono ancora aggiornati per stampe/firme/archiviazioni digitali massive è possibile notificare gli avvisi firmati tradizionalmente senza quindi né firma digitale né archiviazione informatica?
In sostanza esiste già un obbligo di legge o meno per la firma digitale e la conservazione in archivio digitale degli accertamenti di tributi locali?

Risposta:

No, attualmente ancora non vi è l’obbligo di firma digitale degli accertamenti di tributi locali. Infatti, l’art. 40, comma 1, del CAD (D.Lgs. n. 82/205) che disciplina l’obbligo degli originali informatici per tutti gli atti e i documenti della pubblica amministrazione non è ancora pienamente applicabile, dal momento che ancora devono essere adottate le nuove regole tecniche in materia.
Ne consegue che, allo stato e sino alla definitiva entrata in vigore di tali regole tecniche, non è obbligatorio firmare in digitale tutti gli atti della pubblica amministrazione; naturalmente, resta fermo che qualora si proceda alla formazione di un originale informatico vi sarà la necessità di conservarlo in formato digitale ai sensi degli artt. 43, 44 e ss del CAD (sistema di conservazione dei documenti informatici).
È opportuno ribadire, inoltre, che qualora si voglia notificare un originale digitale lo stesso dovrà essere trasmesso telematicamente se il destinatario disponga di un recapito telematico (ad es. professionisti e imprese sono obbligati a dotarsi di un domicilio digitale); al contrario, nel caso in cui il destinatario sia sprovvisto di un domicilio digitale, bisognerà notificare la copia analogica dell’originale informatica. Tale notifica andrà effettuata, alternativamente, ai sensi del 23, comma 1, CAD (conformità della copia attestata da un pubblico ufficiale), del 23, comma 2-bis, CAD (apposizione a stampa di un contrassegno sostitutivo della certificazione di conformità), o ai sensi del 3-bis, comma 4-bis, CAD (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. n. 39/1993).

Tanto premesso, si ritiene comunque opportuno procedere ad una breve ricostruzione della normativa in materia di avvisi di accertamento.
Anzitutto, si osserva quanto esposto è valido anche alla luce del recente art. 7-quater del Decreto n. 193/2016 che, a partire dal 1° luglio 2017, ha previsto la possibilità (e non l’obbligo) di notificare gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere notificati a imprese e professionisti direttamente dal competente ufficio all’indirizzo Pec risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica (INI- PEC). È importante ricordare, peraltro, che il comma 7 dell’art. 15 del cd “Decreto anticrisi” (D.L. n. 78/2009) ha introdotto la possibilità di sostituire la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione mediante l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell’adozione dell’atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati, rinviando, per l’individuazione di tali atti, ai relativi provvedimenti attuativi delle varie Agenzie fiscali. Ebbene, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore Generale n. 2 del 2010, ha identificato gli atti su cui è possibile procedere alla sostituzione della tradizionale firma autografa qualora gli stessi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati e derivino da attività a carattere seriale in ordine alle quali ragioni di economia di scala ed esigenze di maggiore efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse richiedano modalità di lavorazione accentrata. In aggiunta a questi, l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995 prevede che anche per gli atti di liquidazione e di accertamento dei tributi regionali e locali prodotti da sistemi automatizzati la firma autografa possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

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