Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Bilancio consolidato degli enti locali - Ufficio Tributi

Bilancio consolidato degli enti locali

di Massimo Venturato

E’ giunta l’ora di preoccuparci del bilancio consolidato degli enti locali. Quantomeno decidere oggi a chi affidare l’incarico per la predisposizione del documento. Si, perché per realizzarlo servono molte conoscenze tecniche e non sempre tutti ne sono in possesso. Serve sicuramente una buona conoscenza della contabilità economico-patrimoniale, quella in partita doppia, per intendersi. E poi si devono conoscere i principi contabili dell’OIC (Organismo Italiano Contabilità) e quello specifico allegato (4/4) al D.Lgs. 118/2011.

Ma quali enti devono approvare il bilancio consolidato quest’anno?

Tutti i Comuni con una popolazione superiore a 5 mila abitanti sono tenuti ad approvarlo entro il 30 settembre. Per tutti, invece, compreso i Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, l’obbligo scatta dal prossimo anno.

Ma cos’è il bilancio consolidato?

Nel mondo delle aziende private quando una società possiede partecipazioni di altre società e supera certi limiti, questa ha l’obbligo di predisporre un documento che aggrega i numeri dei bilanci della capofila (holding) con quelli dei bilanci delle figlie (partecipate). Nel caso in esame è l’ente locale che funge da capofila e che deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate. Lo scopo, sempreché sia davvero utile, è quello di avere una rappresentazione complessiva del patrimonio del Gruppo di Amministrazione Pubblica (GAP) dei soggetti rilevanti, per comprenderne l’entità e il risultato operativo dato appunto dalla somma del risultato dell’ente locale con quello dei soggetti a cui partecipa.
Per arrivare a questo risultato è necessario possedere:

  • il bilancio derivante dalla contabilità economico- patrimoniale dell’ente al 31/12/2016, composto da stato patrimoniale e conto economico;
  • i bilanci delle società partecipate che rientrano nel perimetro di consolidamento (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) sempre al 31/12/2016.

Ma facciamo un passo indietro. Prima di tutto l’ente dovrà fare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie o di altri organismi partecipati, come ad esempio fondazioni, aziende speciali, etc. A dire il vero ciò dovrebbe essere già stato fatto con la ricognizione delle partecipazioni al fine di razionalizzare il portafoglio in ossequio al decreto “Madia”. Le partecipazioni di carattere finanziario (ad esempio azioni di una società quotata o quote di una società a responsabilità limitata non strumentale) non rilevano ai fini del “Gruppo di Amministrazione Pubblica”. Rientrano, infatti, solo le partecipazioni in società o organismi strumentali all’ente, piccole o grandi che siano, le quali fanno parte del cosidetto “GAP”.
Ma cosa si intende per strumentali?

Gli enti strumentali sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilità;
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitività;
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.

Una volta individuati gli organismi, si deve verificare quali di questi rientrano nel perimetro di consolidamento, cioè quali sono interessati all’operazione oppure no. Diciamo, in via generale, che tutti gli organismi strumentali controllati, ovvero quelli per i quali l’ente ha un potere di controllo, rientrano nel perimetro di consolidamento, eccetto quelli che emettono strumenti finanziari in mercati regolamentati, (normalmente le società quotate) ma anche altri soggetti sempre interessati. Per questi, scatterà l’obbligo a partire dal 2018. Per le partecipate, invece, va fatto un distinguo: se la partecipata è a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali (come ad esempio i servizi idrici, di igiene ambientale, etc) rientra già nell’obbligo di consolidamento del bilancio al 31/12/2016 se la partecipazione da parte dell’ente locale supera l’1%; se invece trattasi di partecipazioni in società sempre affidatarie di servizi, ma non interamente a partecipazione pubblica, l’obbligo scatterà dal prossimo anno solo nel caso la quota di partecipazione sia uguale o superiore al 10% per le società quotate, ovvero del 20% se non quotate. Tale obbligo ricomprende non solo le partecipazioni dirette, ma anche quelle indirette (cioè possedute da una sub holding). Per definire il perimetro di consolidamento, infine, è necessario considerare la rilevanza dei bilanci delle partecipate rispetto a quello dell’ente locale. In pratica, se il totale dell’attivo, del patrimonio netto e dei ricavi caratteristici è inferiore al 10% di quello dell’ente locale (ovvero del 5% per le Regioni e Provincie autonome), si considera la partecipazione irrilevante e, quindi, non è necessario il consolidamento dei dati di bilancio. Si dice che non è necessario, ma nulla impedisce all’ente di far rientrare comunque i dati di detta partecipata nel consolidamento. Per determinare, infine, se una società è da definirsi controllata e non solo partecipata, si deve guardare all’effettivo potere di controllo, come la possibilità di nomina degli amministratori ovvero ai vincoli contrattuali che permettono all’ente di incidere in maniera determinante nelle scelte amministrative di detta società. In tal caso, la società partecipata va fatta rientrare nel perimetro di consolidamento, anche se l’ente non possiede la maggioranza.

Ma cosa deve fare allora l’ente in vista della scadenza?

Prima di tutto se il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente intende affidare a terzi la redazione del bilancio consolidato, deve porre in essere una determina con la quale individua il soggetto affidatario e il compenso da riconoscergli. Poi, la Giunta Comunale con delibera definirà due distinti elenchi: con il primo elencherà tutti gli organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica; con il secondo tutti quegli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento. Successivamente, il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente trasmetterà a ciascuno degli organismi rientranti nel perimetro l’elenco dei soggetti interessati e le direttive necessarie per rendere possibile il bilancio consolidato indicando come termine 10 giorni dalla data di approvazione del loro bilancio e comunque non oltre il 20 agosto. L’affidatario dell’incarico provvederà alla redazione del documento che verrà proposto al Consiglio Comunale chiamato a deliberare per la sua approvazione entro il 30 settembre 2017.

Clicca qui per conoscere i servizi di supporto Maggioli
per la redazione del bilancio consolidato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *