Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Bocciati gli interrogatori a sorpresa - Ufficio Tributi

Bocciati gli interrogatori a sorpresa

Fonte: Il Sole 24 Ore

E’ illegittimo il comportamento dell’agenzia delle Entrate che sottopone – a sorpresa – il contribuente a un interrogatorio e dalle sue risposte determina una serie di dati e informazioni poste a base della successiva rettifica. Si tratta, infatti, di una violazione del principio di affidamento e buona fede che è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa. Con la conseguenza che le informazioni così acquisite dall’amministrazione non sono utilizzabili e il conseguente accertamento è invalido.

A fornire questa interessante interpretazione – basata anche su principi espressi dalla Suprema corte – è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 38/2/2017 (si veda l’altro articolo) che offre lo spunto per approfondire la delicata questione.

Nel corso dei controlli, sia se svolti presso la sede del contribuente, sia presso gli uffici dell’amministrazione, si verifica spesso che gli ispettori richiedano informazioni ai contribuenti. È il caso, ad esempio, della richiesta delle percentuali di ricarico applicate nella vendita dei beni, degli sconti praticati ai clienti, delle quantità di materie prime necessarie per la preparazione di determinati prodotti, delle abitudini dei clienti, delle modalità di conduzione dell’azienda, eccetera.

Le risposte vengono così verbalizzate e – in molti casi – sono successivamente utilizzate per ricostruire i ricavi ritenuti effettivi rispetto a quelli inseriti nelle dichiarazioni Iva e dei redditi del contribuente. Tali richieste trovano la loro legittimazione negli articoli 32 del Dpr 600/73 e 51 del Dpr 633/72, rispettivamente in materia di imposte sui redditi e di Iva.

In base a queste due disposizioni, sostanzialmente analoghe, gli uffici possono, tra l’altro, invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. Ne consegue che l’operato dei verificatori è assolutamente in linea con le norme vigenti.

I problemi sorgono quando l’amministrazione ponga le proprie domande a sorpresa e, soprattutto, quando pretenda risposte nell’immediatezza delle richieste. Nella prassi quotidiana, tali pretese sono più frequenti da parte dei verificatori dell’Agenzia che non dei militari della Guardia di finanza, i quali – per il proprio “doppio ruolo” – hanno sempre ben chiare le differenti potestà a seconda che si operi nell’ambito tributario o penale. Interrogare una persona informata sui fatti è ben diverso dall’effettuare una richiesta di informazioni prevista dalla normativa tributaria.

Basti pensare che entrambe le norme fiscali citate, che attribuiscono queste facoltà al fisco, prevedono:

il preavviso al contribuente (gli inviti e le richieste devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o notificati secondo un’altra modalità rituale);

la possibilità di farsi rappresentare da un terzo delegato (che è un diritto del contribuente e non una discrezionalità dell’ufficio);

la possibilità per il contribuente, a fronte delle richieste, di fornire risposte entro un termine non inferiore a 15 giorni.

Ne consegue che nel momento in cui i verificatori pongono quesiti al contribuente, questi può legittimamente riservarsi di rispondere nei termini previsti dalla legge (non meno di 15 giorni).

È una circostanza da tenere ben presente perché sulle risposte del contribuente, magari fornite in modo impreciso e affrettato saranno poi basati in concreto gli accertamenti.

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