Canone idrico dovuto anche senza allaccio
La Corte di Cassazione, sezione V civile, con la sentenza del 13 aprile 2016, n. 7210, ha stabilito che la componente della tariffa idrica relativa al servizio di depurazione e fognatura, pur avendo natura di corrispettivo della effettiva prestazione del relativo servizio reso, resta in ogni caso dovuta dagli utenti, in virtù delle superiori esigenze di protezione dell’ambiente e di qualità dei corpi idrici, ritenendo contraria ai doveri di correttezza e buona fede contrattuale la condotta del cittadino che omette di allacciarsi al sistema fognario comunale.
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