Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Ctp e Ctr, più competenze - Ufficio Tributi

Ctp e Ctr, più competenze

Fonte: Italia Oggi

I tributaristi Lapet in audizione al senato. La delegazione, composta dal presidente nazionale Roberto Falcone, dal vicepresidente Antonio Amendola e dal segretario nazionale Giovanna Restucci è stata audita il 15 luglio scorso in commissione finanze e tesoro sullo schema attuativo della delega fiscale, in modo particolare sull’atto di governo n.184, relativo alla revisione del contenzioso tributario e interpelli. «Riformare il fisco, con l’intenzione di rafforzare la cooperazione tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, al fine di costruire un reale rapporto di compliance, nonché di semplificare il processo tributario e potenziare tutti quegli strumenti deflativi utili ad evitare l’inizio di un processo, sono obiettivi che condividiamo pienamente».

Così ha introdotto la sua relazione il presidente Falcone. In materia di interpelli, l’Associazione pur condividendo l’impianto del provvedimento teso ad eliminare le varie forme di interpello «obbligatorio», che hanno gravato i contribuenti di maggiori oneri, ritiene auspicabile una maggiore attenzione e cura nella fase di stesura di ogni provvedimento al fine di renderlo di facile applicazione, mediante la riduzione di tuttiw i possibili spazi interpretativi, e fornire quindi «certezza del diritto» al cittadino. «Va sicuramente evitato, inoltre, che il parere sia espresso da un soggetto in conflitto di interessi, quale può essere l’Agenzia delle entrate, il cui compito è quello di garantire le entrate tributarie», ha precisato Falcone, «un testo normativo deve essere sempre chiaro e di facile applicazione e l’eventuale interpretazione circa la correttezza del comportamento che l’interpellante propone di adottare dovrebbe essere affidata a un soggetto terzo rispetto all’Amministrazione finanziaria a cui compete, indiscutibilmente, il compito della vigilanza sul rispetto delle norme tributarie».

Per ciò che invece attiene la revisione del contenzioso tributario, i tributaristi ritengono opportuno che le Commissioni tributarie siano chiamate a dirimere le controversie attinenti tutti i tributi e contributi che vengono quantificati e liquidati nelle dichiarazioni fiscali. «Tuttavia sarebbe importante non solo il mero incremento delle soglie in relazione alle quali il contribuente può stare in giudizio personalmente (almeno 5 mila euro), ma anche ampliare il novero dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, riaprendo le liste ora bloccate, come pure ammettendo alla difesa altri soggetti adeguatamente certificati», ha aggiunto il presidente. La Lapet continua a segnalare l’ingiustificata esclusione dei tributaristi (o consulenti tributari) qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e certificati secondo la norma Uni 11511. «Questi professionisti, al momento, sono gli unici che possono, sul mercato italiano, vantare una certificazione di competenze ottenuta da un ente assolutamente terzo, qual è per l’appunto l’ente di certificazione accreditato da Accredia. L’ampliamento dei soggetti che possono difendere i contribuenti dinanzi alle Commissioni tributarie, da un lato risponde alle esigenze di riconoscimento delle adeguate professionalità operanti nel settore e dall’altro contribuisce ad aumentare e migliorare l’offerta di servizi professionali con innegabili vantaggi in termini di riduzione dei costi della difesa tributaria per cittadini e imprese», ha dichiarato Falcone. Ed infine qualche osservazione i tributaristi hanno espresso con riferimento alla mediazione tributaria. «Positiva ci appare l’estensione di tale istituto deflativo a tutti gli enti impositori. Ciò avrà, infatti, un significativo impatto positivo nei confronti dei contribuenti, i quali potranno giungere ad una rapida definizione del contenzioso avverso gli atti di minor valore, senza dover aspettare i lunghi tempi del processo tributario. Sarebbe opportuno altresì innalzare a 50 mila euro il limite di valore per l’obbligatorietà della mediazione». Una modifica al comma 4, art. 17-bis, attraverso l’intervento di un mediatore esterno, è la proposta Lapet al fine di superare il problema dell’autonomia, terzietà ed imparzialità del giudicante. Tali osservazioni sono state altresì condivise da Rete Imprese Italia a cui la Lapet aderisce tramite Cna Professioni. Soddisfatti dei risultati conseguiti in audizione, i vertici Lapet, dunque, si dicono pronti a un proficuo dialogo col Legislatore sulla base dell’esperienza professionale quotidiana ma con un’ottica sempre rivolta al pieno rispetto dei principi sanciti dallo Statuto del contribuente.

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