Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Dall'Imu alla Tares, piccola bussola per il conto da pagare - Ufficio Tributi

Dall’Imu alla Tares, piccola bussola per il conto da pagare

Fonte: Corriere della Sera

Quanta parte della tredicesima dovremo destinare alle tasse sulla casa? E’ una domanda a cui oggi è impossibile rispondere nonostante alla fine dell’anno manchino meno di tre mesi. Gli importi di due tributi, l’Imu sull’abitazione principale e la Tares, la nuova versione della tassa sui rifiuti, infatti ad oggi non sono computabili. Cominciando dall’Imu, ieri è stato posticipato il termine per presentare emendamenti al decreto 102 che ha abrogato la prima rata del tributo per tutte le abitazioni principali purché non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; perché l’esenzione diventi effettiva bisogna aspettare la conversione del decreto entro la fine di ottobre e al momento non si può escludere del tutto, come il posticipo autorizza a pensare, il rischio di modifiche parlamentari che amplino la platea di chi deve pagare. Possibilità molto più concreta per la seconda rata del tributo, visto che l’abolizione finora è stata solo ventilata. È ipotizzabile che, riprendendo le indicazioni del Tesoro, si proceda ad una rimodulazione dell’imposta, prevedendo esenzioni a seconda del contribuente o (più probabile) del valore catastale. Infine la Tares: le modalità di calcolo sono molto diverse da quelle della vecchia Tarsu, ma non è chiaro come i Comuni, che devono incassare entro dicembre, le possano applicare.

La prima casa
Per un’abitazione con rendita di mille euro seconda rata di 383 euro

L’eliminazione dell’Imu sull’abitazione principale appare più che mai a rischio. La prima rata prevista a giugno per ora è abrogata (ma non è un provvedimento definitivo: serve la conversione del decreto 102 che prevede l’abolizione) ma non c’è nessuna disposizione di legge che preveda l’abrogazione in toto per il 2013; c’era solo un accordo politico che ovviamente salterebbe assieme alla maggioranza che lo aveva raggiunto. A questo punto quali scenari, oltre all’abrogazione completa, si presentano? Se ne possono indicare tre:

1) Si paga la metà dell’imposta dovuta per il 2013; il risparmio rispetto allo scorso anno sulle case di valore medio rischia di essere molto limitato nei comuni che hanno alzato le aliquote; Milano porterà l’aliquota per l’abitazione principale dallo 0,4% allo 0,575%. Su una casa con rendita catastale da 1000 euro lo scorso anno il costo era di 472 euro, quest’anno la metà del tributo con la nuova aliquota corrisponderebbe a 383 euro;

2) Viene alzata la detrazione annua da 200 euro a 500-600 euro e si paga metà dell’imposta: con una franchigia da 500 euro annui l’immobile del nostro esempio pagherebbe 233 euro, con un bonus da 600 euro

annui scenderebbe a 183 3) Si esentano gli immobili fino a un determinato valore catastale. Se la franchigia fosse sui primi 500 euro di valore la casa dell’esempio pagherebbe 242 euro.

Gli altri immobili
Il termine del 16 dicembre per le seconde case Attenti all’aliquota «rivista»

Entro il 16 dicembre sono invece sicuramente chiamati a pagare il saldo dell’Imu tutti i possessori di abitazioni A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dal fatto che l’immobile abbia caratteristiche per essere considerato abitazione principale, e tutti i titolari di abitazioni locate o a disposizione o di immobili non residenziali. Nei comuni che non hanno mutato le aliquote per il 2013 il saldo per tutte le abitazioni e per gli uffici, i negozi, i laboratori e le pertinenze non assimilabili all’abitazione principale (ricordiamo che se una casa ha due box di pertinenza solo uno può essere agevolato) il conto è semplice: basta versare la stessa cifra pagata a giugno come prima rata.

Dove invece la delibera municipale stabilisse un mutamento di aliquota per il 2013 bisogna calcolare l’imposta intera e sottrarre il pagamento già effettuato. Ipotizziamo un comune che nel 2013 aveva come aliquota ordinaria lo 0,9% e che per quest’anno la porta all’1,06% (limite massimo di legge, applicata per le case sfitte da quasi tutti i maggiori comuni). Su una casa con rendita da 1000 euro lo scorso anno si sono pagati complessivamente 1512 euro; a giugno si è versata una prima rata da 756 euro (la metà di quanto pagato lo scorso anno); siccome il tributo complessivo per il 2103 è di 1.781 euro il saldo è di 1.025 euro.

La tassa sui rifiuti
I dubbi sulla nuova Tarsu La seconda rata alla prova dell’ingorgo di fine anno

Sulla Tares, nuova denominazione della tassa rifiuti 2013, è pieno caos: attualmente non è chiaro né come sarà determinata l’imposta nei comuni, la grande maggioranza, che adottava ancora il vecchio sistema della Tarsu, né i termini di pagamento, e a complicare le cose c’è il fatto che il decreto 102 (lo stesso che ha abrogato la prima rata dell’Imu) non è ancora convertito in legge. Ma andiamo con ordine.

1) La Tares nasce con l’intento di ripartire più equamente tra gli utenti il costo della raccolta dei rifiuti, calcolando il tributo a seconda dell’«attitudine» a produrre rifiuti secondo coefficienti molto rigidi. Il decreto 102 introduce la possibilità per i comuni e solo per il 2013 di applicare i criteri di legge in maniera più discrezionale, ma non è agevole individuare i margini di questa discrezionalità e si spera che in aula i termini della questione si chiariscano;

2) Per quest’anno bisognerà pagare a integrazione del tributo comunale 30 centesimi per metro quadrato, da devolvere allo Stato, come corrispettivo dei servizi indivisibili forniti dal pubblico all’utenza.

3) I comuni possono determinare la data di pagamento non oltre il 31 dicembre, il pagamento dei 30 centesimi per lo Stato attualmente è fissato per il 16 dicembre. Se non fanno coincidere le due date si raddoppiano le incombenze e i disagi per i contribuenti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notice: Undefined variable: tag_arr in /var/www/html/wp-content/themes/spare/functions.php on line 825

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *