Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Debenza del tributo ICI anche in assenza di agibilità e servizi di rete - Ufficio Tributi

Debenza del tributo ICI anche in assenza di agibilità e servizi di rete

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992, il presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è costituito dal possesso di fabbricati e, ai sensi del successivo art. 2, costituisce fabbricato “l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano …
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato”. Il rilascio del certificato di agibilità e l’utilizzabilità del bene non integrano, dunque, il presupposto dell’imposta, essendo, a tal fine, sufficiente l’iscrizione in catasto (cfr ex multis Cassazione civile, sez. trib., 05/03/2009, n. 5372).
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che l’imposta ha natura reale, è dovuta anche per i fabbricati non redditizi, costituendone presupposto l’iscrizione in catasto e non l’utilizzabilità di essi, mentre, per i fabbricati di nuova costruzione, il riferimento alla data di ultimazione dei lavori di costruzione assume rilievo in considerazione della facoltà dei Comuni di ridurre l’aliquota, quando i fabbricati siano realizzati per la vendita, e non siano stati ancora venduti, da imprese che hanno per oggetto prevalente l’attività edilizia, ma in ogni caso la considerazione alternativa della data di ultimazione lavori o dell’utilizzazione assume rilievo solo nel caso in cui il fabbricato di nuova costruzione non sia ancora iscritto in catasto, poiché tale iscrizione realizza da sola il presupposto impositivo. ( cfr Cass. n. 24924/08).

LEGGI LA SENTENZA N. 4834/2017 della CTR Lombardia

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