Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Definizione agevolata delle liti pendenti: come applicarla

Definizione agevolata delle liti pendenti: come applicarla

Il Punto di S. Zammarchi

Il D.L. n. 50/2017, (cd Manovrina 2017) ha disciplinato, all’art. 11, la “Definizione agevolata delle controversie tributarie”, estendendo ai Comuni la facoltà di introdurre, entro il prossimo 31 agosto, questo strumento deflativo del contenzioso, già applicabile alle controversie dei tributi erariali. In particolare, il provvedimento fornisce la possibilità agli enti locali di contenere le liti fiscali pendenti in ogni grado di giudizio, andando a completare il quadro delle definizioni agevolate delle cartelle e delle ingiunzioni di pagamento introdotte dai Comuni, regolate dal D.L. n. 193/2016.
La normativa intervenuta dispone che le liti siano definite “a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” o dal soggetto subentrato, escludendo le controversie afferenti ai dinieghi di rimborso. Nell’ipotesi di controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, occorre versare il 40% degli importi in contestazione, mentre per quelle che riguardano le sole sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non  è  dovuto  alcun  importo se il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con  modalità  diverse dalla definizione di cui all’art. 11 in rassegna. Per poter accedere alla definizione agevolata, il ricorso deve essere stato notificato entro il 24 aprile, data di entrata in vigore della norma di riferimento, purché non vi sia stata alcuna pronuncia definitiva del giudice.
La norma dispone, inoltre, che siano applicate le regole dell’accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, per le modalità di versamento delle somme dovute, fissando anche un numero massimo di rate. E’ inoltre stabilito che:
– non è ammesso il pagamento rateale di importi non superiori a 2.000 euro,
– è stabilita la data del 30 settembre 2017, quale termine per versare l’importo dovuto, o l’ammontare della prima rata, pari al 40 percento del totale.

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