Definizione agevolata: in Gazzetta Ufficiale la proroga al 21 aprile

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 che proroga i termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Come avevamo anticipato in un articolo del 27 marzo, il Consiglio dei ministri ha approvato la proroga dei termini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuto nell’articolo 6 del decreto legge n. 193/2016.

In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati all’istituto della definizione agevolata.

L’agevolazione consente ai debitori di estinguere il proprio debito senza corrispondere:

La formulazione originale dell’articolo 6 prevedeva la possibilità del debitore di aderire alla misura agevolativa in esame manifestando “la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet”.

L’articolo 1 del D.L. 36/2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, invece, ha modificato il termine per la presentazione dell’istanza prorogandolo al prossimo 21 aprile 2017 così da favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini interessati all’istituto definitorio.

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