Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Differenziata, sanzioni per i comuni - Ufficio Tributi

Differenziata, sanzioni per i comuni

Fonte: Italia Oggi

Differimento dei termini per il raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti stabiliti dalle norme del codice ambientale e sanzioni a carico dei comuni che non conseguono risultati minimi di raccolta differenziata nei tempi previsti dalla legge. In quest’ultimo caso, infatti, è dovuta dall’amministrazione inadempiente un’addizionale al tributo di conferimento in discarica.

Lo prevede il collegato ambientale al ddl Stabilità che premia invece i comuni virtuosi. La norma, quindi, differisce i termini per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dall’art. 205 del dlgs 152/2006, nel rispetto delle regole comunitarie che impongono specifici obiettivi di recupero. La finalità è di raggiungere un tasso di raccolta differenziata pari al 65% alla fine dell’anno 2016.

La ratio del differimento dei termini al 2014, 2015 e 2016, come si evince dalla relazione illustrativa, è di «adeguare il dato normativo al dato reale» e tende a evitare che le amministrazioni locali possano essere sanzionate per il mancato raggiungimento dei risultati nei tempi dettati dalle norme di legge. Del resto, attualmente la percentuale media nazionale di raccolta differenziata si attesta sul valore del 39,9%. Le cause sono da ricercare, in parte, nelle continue modifiche normative che hanno cambiato le competenze nella gestione dei rifiuti.

La finalità della nuova disposizione, dunque, è quella di incrementare la raccolta differenziata. Non a caso sono stabilite misure premiali per i comuni virtuosi e sanzioni per quelli che non rispettano la tabella di marcia indicata nella norma. Per i comuni che conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, in anticipo rispetto ai tempi fissati, il tributo di conferimento dei rifiuti in discarica, disciplinato dall’art. 3, c. 24, legge 549/95, sarà dovuto nella misura del 20% del suo ammontare.

Invece per gli enti inadempienti, vale a dire per quelli che non raggiungono le soglie minime imposte dalla stessa norma, è applicata un’addizionale al tributo, che si configura di fatto come una sanzione, rapportata alla percentuale di raccolta differenziata. Per esempio, è dovuta nella misura del 10% se gli obiettivi non sono conseguiti per una quantità non superiore al 5% alla scadenza del primo termine annuale di adempimento. 

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