Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Diritto di abitazione in presenza di locazione dell’immobile - Ufficio Tributi

Diritto di abitazione in presenza di locazione dell’immobile

Il Punto di S. Zammarchi

Il diritto di abitazione del coniuge superstite è disciplinato dall’art. 540 del codice civile, dove viene regolata l’unica ipotesi di costituzione legale del diritto di abitazione, stabilendo che al coniuge del de cuius siano riservati i diritti di abitazione sull’unità abitativa destinata a residenza familiare, nonché l’uso dei mobili, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità. Ciò può avvenire quando la casa adibita a residenza familiare era di proprietà del defunto o era in comune.

Tale diritto fonda la propria origine dall’usus domus derivante dal diritto romano, finalizzato a mantenere intatta la situazione dell’abitazione utilizzata dai coniugi prima che intervenisse la morte dell’altro. Avendo natura reale, questo diritto può essere costituito mediante testamento, usucapione o contratto, tenendo conto che è necessaria la forma, ad substantiam, dell’atto pubblico o della scrittura privata, ai sensi dell’art. 1350, n. 4, del Cod. Civ.. L’intento della norma è la tutela dell’interesse morale, ascrivibile alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la residenza familiare, piuttosto che l’interesse economico del coniuge superstite, teso ad assicurare l’alloggio a questo. Quindi la ratio della normativa in esame consiste nella tutela del superstite, garantendo stabilità nelle sue abitudini di vita, perché, diversamente, subirebbe un ulteriore danno psicologico e morale, dopo il decesso, nel caso in cui dovesse abbandonare la casa familiare.

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