Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Fabbricati inagibili: il comune non può negare l'evidenza

Fabbricati inagibili: il comune non può negare l’evidenza

Il Punto di S. Zammarchi

La recente Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 13059 dello scorso 24 maggio, riporta alla ribalta una questione di tutto rilievo, in ordine all’applicazione della riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili, e di fatto inutilizzati, prevista dall’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92. La quinta Sezione della Corte ha fornito il proprio parere in merito ad un immobile inutilizzato per mancanza di funzionalità dello stesso. Ciò che preme sottolineare è l’aspetto che attiene alle modalità che consentono al contribuente di beneficiare dell’agevolazione in parola.
Come è noto, per potere godere di agevolazioni in ambito tributario (riduzioni/esenzioni), è onere del soggetto passivo produrre apposita documentazione (dichiarazione/comunicazione/autocertificazione) all’ente impositore, con cui viene resa nota la presenza di specifici requisiti che consentono di rientrare nel perimetro delle agevolazioni disposte dal legislatore nazionale o dal regolamento comunale. In assenza di tale espressa richiesta/dichiarazione, la giurisprudenza si è sempre posta in maniera negativa nei confronti del contribuente, sostenendo che, stante il particolare regime di favore che il contribuente chiede di riservargli, resta a suo carico la procedura che renda manifesta la presenza di particolari requisiti .
A questo orientamento ormai consolidato da parte dei giudici si piazza Cavour, fa eccezione proprio l’agevolazione in rassegna, per la quale già in passato la Suprema Corte si è pronunciata a Favore del contribuente. Si ricorda, fra le sentenze più recenti, la decisione del 21 settembre 2016, con cui è stata accolta la richiesta del contribuente, sostenendo che “era perfettamente noto al Comune di Verbania che l’immobile fosse in condizioni di grave inagibilità considerato che lo stesso Comune, scaduta la concessione edilizia in data 28/7/1998, non aveva concesso alcun permesso edificatorio sicché nessun intervento edilizio poteva essere eseguito”.

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