Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Fabbricati rurali strumentali D/10 o con annotazione di ruralità ceduti a soggetti che non hanno i requisiti sostanziali - Ufficio Tributi

Fabbricati rurali strumentali D/10 o con annotazione di ruralità ceduti a soggetti che non hanno i requisiti sostanziali

L’attribuzione della ruralità risponde a un meccanismo complesso che segue le regole contenute in diverse disposizioni normative.

In primo luogo il dl 557/93 articolo 9 indica i requisiti di natura sostanziale della ruralità abitativa e della ruralità strumentale. Come noto, ai fini IMU e Tasi rileva la ruralità dei fabbricati strumentali.  La norma, nell’ultima versione, contempla un meccanismo di ruralità strumentale molto ampia essendo rilevante il legame con l’attività agricola, anche se non svolta dal titolare del diritto reale sul fabbricato.

Con il DL201/2011, anche i fabbricati rurali ritornano nel campo di applicazione delle imposte immobiliari con un meccanismo di riconoscimento che fu scritto dal DL 70/2011 articolo 7 comma 2 bis. Quest’ultimo disciplinò l’attribuzione della ruralità, recependo l’orientamento giurisprudenziale che diede rilievo al meccanismo catastale.  Il Dl 70/2011 aprì la procedura di richiesta al catasto della ruralità con la possibilità di ottenere la retroattività quinquennale, da presentare entro il 30 settembre 2012. L’attuazione operativa della procedura è stata disciplinata dal DM 26  luglio 2012 che, all’articolo 1, stabilisce “Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D10, è apposta una specifica annotazione”. Completa il decreto ministeriale la circolare dell’Agenzia del Territorio, oggi Entrate, n.3/2012.

Per le unità immobiliari che acquisendo o perdendo i requisiti di ruralità necessitano di un nuovo classamento e rendita deve essere presentata da dichiarazione Doc.Fa. Negli altri casi, quando la perdita o l’acquisto del requisito di ruralità non comporta un nuovo classamento o una nuova rendita, l’iscrizione o la cancellazione dell’annotazione riferita alla ruralità è presentata con apposita istanza dal soggetto obbligato entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’immobile ha acquisito o perso i requisiti. Nel caso di iscrizione dell’annotazione devono essere allegate le autocertificazioni. Nel caso di mancata presentazione del Doc.Fa o dell’istanza si applicano le sanzioni previste. Non è più necessaria, ai fini fiscali, l’attribuzione della categoria A/6 (abitativi) o D/10 (strumentali) per qualificare la natura rurale del fabbricato come inizialmente previsto dall’articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del d.l. n° 70/2011. L’apposizione dell’annotazione di ruralità ha lo stesso effetto dell’assegnazione delle suddette categorie.

Negli atti del catasto viene fatta menzione mediante specifica annotazione dell’avvenuta presentazione delle domande di cui all’articolo 2 ai fini del riconoscimento della ruralità. Sul portale sister si trovano gli elenchi delle istanze presentate e la vicenda relativa al controllo affinché i comuni possano compiere delle verifiche seguendo gli allegati del decreto e della circolare.

Ciò premesso, cosa accade se un comune si trova di fronte a un contribuente che ha acquistato un immobile munito dell’annotazione o addirittura della categoria D10 ma non rispetta i requisiti di ruralità? Premesso che in tal caso sarebbe stata violata la norma catastale che impone di procedere alla modifica delle nuove condizioni entro 30 giorni dalla variazione, al comune non resta che attivare il comma 336 dell’articolo 1 della Legge 311/2004 per rivedere la situazione catastale del fabbricato. Nell’avviare questa procedure si ha la possibilità di indicare la data di presunta variazione della situazione catastale. Fare questo è di fondamentale importanza. Fintanto che permane l’annotazione, il proprietario avrà diritto al trattamento di favore e addirittura  chiedere il rimborso qualora avesse pagato per fabbricato ordinario. A tal fine si ribadisce l’importanza di avviare le procedure di revisione della situazione catastale ai sensi del comma 336 indicando la data della presunta nova situazione di perdita della ruralità. Fino a quando rimane il cosiddetto bollino rurale di ruralità, il fabbricato avrà diritto a trattamento agevolato anche se, nei fatti, non ci sarebbero più i requisiti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *