I vincoli ambientali non evitano Imu e Tasi

Fonte: Italia Oggi

I divieti amministrativi posti dal comune per l’edificazione di un’area e i vincoli ambientali che gravano su di essa non escludono che l’immobile sia soggetto al pagamento dell’Ici, dell’Imu e della Tasi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 12169 dell’11 giugno scorso.

Per i giudici di piazza Cavour, che hanno affermato l’assoggettamento a Ici delle aree edificabili soggette a vincoli, ma la regola vale anche per Imu e Tasi, la presenza di limiti nei piani regolatori comunali non fa venir meno il regime fiscale dei suoli edificabili. L’edificabilità di un’area non può essere esclusa dalla presenza di vincoli ambientali o di particolari destinazioni urbanistiche. Si tratta di una questione controversa e dibattuta da tempo quella che riguarda l’assoggettabilità alle imposte locali delle aree vincolate. Anche la posizione della Cassazione non è stata univoca. Tuttavia, ha costantemente ribadito la regola che la presenza di vincoli ha comunque un’incidenza sul valore venale in comune commercio dell’area e sulla base imponibile. Quindi, l’imposta va versata in misura ridotta. Del resto, per quantificare il valore dell’area occorre fare riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità e alla destinazione d’uso consentita.

In senso contrario si è espressa sempre la Cassazione con la sentenza 25672/2008, affermando che se il piano regolatore generale del comune prevede che un’area sia destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edificare. L’area, dunque, non è soggetta al pagamento dell’Ici anche se l’edificabilità risulta dallo strumento urbanistico.

L’orientamento non è uniforme neppure nella giurisprudenza di merito. Per esempio, secondo la Commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 71/2013) un’area compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato non è soggetta al pagamento dell’Ici. Il vincolo di destinazione non consente di dichiarare l’area edificabile poiché al contribuente viene impedito di operare qualsiasi trasformazione del bene. Per il giudice d’appello lo strumento urbanistico destina l’area a spazio pubblico per parco, giochi e sport, rendendo palese il vincolo di utilizzo meramente pubblicistico con la conseguente inedificabilità.

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