Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Ici dovuta se c'è stata demolizione - Ufficio Tributi

Ici dovuta se c’è stata demolizione

Fonte: Italia Oggi

Il contribuente è tenuto a pagare l’Ici sull’area edificabile e non sul fabbricato utilizzato come abitazione principale solo se gli interventi edilizi hanno comportato la demolizione o la sostituzione di parti strutturali dell’immobile che ne hanno impedito l’uso. È escluso il pagamento del tributo sull’area se la famiglia dimostra di aver continuato ad abitare nell’immobile durante il periodo dei lavori. È quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Brescia, sezione VIII, con la sentenza n. 129 del 27 agosto 2013.

Per i giudici tributari, dall’esame della documentazione presentata è emerso che i lavori eseguiti sull’immobile non hanno comportato demolizioni, né sostituzione di parti strutturali, né interventi che possano averne impedito l’uso. Del resto, le fatture prodotte relative alle utenze per energia elettrica, gas e acqua hanno dimostrato che «la funzione abitativa non è venuta meno e che la famiglia dei ricorrenti, anche durante il periodo dell’intervento edilizio, ha continuato ad abitare nello stesso stabile».

Secondo l’articolo 2 del decreto legislativo 504/1992, richiamato per l’Imu dall’articolo 13 del decreto Monti (201/2011), per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui è comunque effettivamente utilizzato. Infatti, nelle ipotesi di edificazione di un fabbricato, la base imponibile Ici (o Imu) è data dal valore dell’area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino a quella di ultimazione, oppure fino a quando il fabbricato è comunque utilizzato, se questo momento è antecedente. Inoltre, in base alla finzione giuridica prevista nella disciplina dell’imposta, il suolo va considerato area fabbricabile, indipendentemente dal fatto che sia tale o meno in base agli strumenti urbanistici, anche durante il periodo dell’effettiva utilizzazione edificatoria.

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