Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 ICI / IMU aree edificabili - La finzione giuridica non può essere invocata se manca la dichiarazione

ICI / IMU aree edificabili – La finzione giuridica non può essere invocata se manca la dichiarazione

Il Punto di S. Zammarchi

Il tema che si intende affrontare nella presente disamina, attiene alle problematiche correlate all’applicazione dell’ICI/ IMU alle aree edificabili sulle quali è esercitata attività agricola, ai sensi dell’articolo 2135 del C.C.. La normativa di riferimento è l’articolo 2 del D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell’I.C.I., poi estesa all’ IMU, che al comma 1, lett. b), dopo aver fornito la definizione di area edificabile esclude dalla tassazione “i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”. Ne consegue che, in presenza dei predetti requisiti, la base imponibile dell’immobile non è determinata in base al valore venale, così come definito all’articolo 5, comma 5, del richiamato D. Lgs. n. 504/1992, bensì tenendo conto del regime agevolativo riservato ai coltivatori diretti del fondo. Questi trovano la propria disciplina al citato articolo 9, recante “terreni condotti direttamente”, dove sono indicati i requisiti necessari per qualificare il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale (CD o IAP), previsti anche in ambito IMU.
Le caratteristiche utili per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale sono state ridisegnate dall’articolo 1, del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. In particolare, i soggetti interessati, oltre ad esercitare attività agricola in conformità all’articolo 2135 del C.C., per il rispetto del requisito della conduzione diretta del terreno, devono risultare iscritti alla previdenza agricola (ex Scau), alla quale hanno l’obbligo di versare i contributi agricoli. Ai requisiti elencati il citato D. Lgs. n. 99/2004 ne aggiunge altri: il soggetto passivo deve dedicare alle attività agricole almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo ed i ricavi derivanti dalle attività medesime devono corrispondere almeno al cinquanta per cento del reddito globale prodotto dal lavoro dello stesso CD o IAP.
A questo proposito la Suprema Corte si è espressa, con pareri recenti, sia con la sentenza del 30 giugno 2016 n. 133391, quanto con la n. 13392, di pari data, sostenendo che l’agevolazione spetta solo al soggetto con qualifica di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale e a condizione che questi ricavi dall’attività agricola la parte prevalente del proprio reddito. Secondo i giudici di legittimità, in materia tributaria la prevalenza non può che riguardare gli effetti reddituali dell’attività rispetto ad altre fonti di reddito. Pertanto, nel caso di specie, non poteva essere applicata l’agevolazione in ragione della diversa provenienza della maggior parte del reddito prodotto.

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