Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 ICI società agricola: agevolazione limitata alla persona fisica - Ufficio Tributi

ICI società agricola: agevolazione limitata alla persona fisica

Non è applicabile alla società agricola di persone la finzione giuridica su area edificabile non essendo sufficiente dimostrare la natura di impresa agricola professionale ai sensi del D.lgs. n. 99/2004, e la conduzione agricola del fondo da parte del socio, anch’egli imprenditore agricolo, sulla base della regola generale di diretta imputazione ai soci degli effetti tributari concernenti le società di persone.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26642/2017, ritiene come da pregressa giurisprudenza di legittimità che, l’articolo 58 del D.lgs. n. 446/1997 limita le agevolazioni alle sole persone fisiche.
Ad avviso della Corte si tratta di disciplina connotata da specialità, perché di natura agevolativa in campo Ici; il che depone per la sua prevalenza sulla previsione generale di cui all’articolo 2, comma 4, del D.lgs. n. 99/2004, secondo cui «alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto».

Inoltre il giudice rileva che i presupposti dell’agevolazione devono sussistere in capo al soggetto passivo d’imposta, e quindi in capo alla società, che nel caso specifico aveva dato in affitto il terreno al socio, venendo quindi a mancare il requisito del «posseduto e condotto» in capo a chi è tenuto a versare l’imposta.

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