Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 TARI variazione di superficie

Il caso – TARI variazione di superficie

Un contribuente chiede il rimborso Tari per gli anni precedenti in quanto le superfici dichiarate sono superiori di quelle effettive. L’ufficio oppone che si applicano le superfici dichiarate fin dall’inizio e che la nuova variazione trova decorrenza per il futuro. E’ corretto il comportamento del comune? 

Con l’entrata in vigore della IUC, il sistema dichiarativo ha ricevuto una disciplina comune per IMU TASI e TARI stabilendo una regola secca prevista dal comma 684 secondo cui “ I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti”. Il successivo comma 685 prevede che la dichiarazione abbia effetto anche per gli anni successivi ma, in caso di modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di variazione.
Il termine concesso per presentare la dichiarazione è cosa ben diversa dalla decorrenza della variazione di quanto dichiarato, che invece deve rispondere al principio dell’effettività che, a sua volta, trova diverse declinazioni a seconda degli elementi che variano. La prima regola è quella della decorrenza dal momento della dichiarazione, salvo che si possano produrre elementi probatori diversi.

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