Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Termini di decadenza dell'azione dell'ente

Il Caso – Termini di decadenza dell’azione dell’ente

Si chiede di conoscere la normativa relativa all’accertamento dell’IMU e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu, Tares e Tari) per la tempistica di emissione degli accertamenti per omesso o insufficiente versamento, le modalità di notifica, la tempistica per l’emissione delle ingiunzioni fiscali.

Risposta
L’azione amministrativa è da sempre scandita dai tempi di azione dettati dalla legge, che devono essere rispettati ai fini della validità dei procedimenti. La riscossione pubblica si caratterizza per l’esistenza di due importanti istituti giuridici costituiti dalla decadenza e dalla prescrizione del credito. Le regole del gioco cambiano sulla base della natura dell’entrata posta in riscossione. La decadenza è l’obbligo di compiere una determinata attività entro un certo tempo definito da specifiche leggi di settore. Le entrate locali per le quali sussiste la regola della decadenza sono quelle tributarie. Sul punto, infatti, la legge 296/2006, che ricordiamo ha ricostruito le regole di procedura della fiscalità locale, stabilisce, al comma 161, che l’attività di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di dichiarazione o versamento mentre al comma 163 detta i tempi della riscossione coattiva.
Queste regole si applicano a tutti i tributi locali compresa la TARSU, TARES, TARI in quanto il comma riguarda i TRIBUTI degli enti locali, così superando le disposizioni precedenti contenute nelle singole norme dedicate al tributo. Inoltre ai sensi del comma 171 si applica ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

> DECADENZA QUINQUENNALE COMMA 161
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 …” …

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