Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Il ritorno alla vecchia Tarsu non esclude tariffe più alte - Ufficio Tributi

Il ritorno alla vecchia Tarsu non esclude tariffe più alte

Fonte: Il Sole 24 Ore

Pur tra mille dubbi, sono moltissimi i Comuni che stanno deliberando il ritorno a Tarsu, nel tentativo di evitare ulteriori aumenti tariffari per i contribuenti.

La decisione di rimettere in corsa la Tarsu appariva inevitabile, in mancanza di un periodo transitorio per raggiungere la copertura integrale dei costi, ma non sarà a sua volta esente da aumenti: in primo luogo, a causa dell’applicazione dell’addizionale ex Eca (10% del tributo), che in Tarsu si sommerà alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, ma anche a fronte delle modifiche delle tariffe 2012, che potranno lievitare per diverse ragioni: far fronte ai maggiori costi del servizio 2013; aumentare il tasso di copertura rispetto al 2012, per limitare il ricorso a risorse comunali per coprire la quota di costo non assicurata dal gettito del tributo; garantire un progressivo avvicinamento ai coefficienti del Dpr 158/1999.

In merito, deve escludersi che i Comuni siano costretti ad utilizzare le stesse tariffe del 2012, in quanto il richiamo alla possibilità di avvalersi del prelievo in vigore lo scorso anno non esclude che le tariffe possano aumentare; circostanza peraltro inevitabile ove l’adeguamento sia necessario, a fronte di maggiori costi, per raggiungere la copertura minima del 50%.

Il ripristino o l’adeguamento delle tariffe Tarsu dovrà inoltre essere espressamente deliberato dai Comuni che abbiano già approvato tariffe e regolamento Tares, non essendo sufficiente in tal caso una conferma della loro applicabilità.

L’espressa conferma dell’applicabilità dei vecchi atti si rende necessaria anche per rimediare al vuoto normativo introdotto dall’articolo 5, comma 4-quater del Dl 102/2013, che ha previsto la possibilità di continuare a applicare Tarsu/Tia in deroga alla norma abrogativa, mentre – per garantire l’applicabilità dei vecchi tributi – avrebbe dovuto disporre la vigenza delle precedenti normative, rimettendone l’applicazione ai Comuni.

La situazione creata da questa disposizione è analoga a quella determinatasi nel 2010, in cui la mancata reiterazione del blocco al passaggio Tarsu-Tia introdotta dal 2007 al 2009, non accompagnata da una norma di conferma della vigenza del Dlgs 507/1993 (nel frattempo abrogato, a decorrere dal 2008, dal decreto Ronchi) aveva determinato un vuoto normativo che lo stesso Ministero delle Finanze, con circolare 3/DF/2010, aveva considerato superabile solo con l’espressa conferma da parte dei Comuni dell’applicabilità della disciplina regolamentare Tarsu.

Per questa ragione, si ritiene che l’espressa riapprovazione, entro il 30 novembre 2013, del regolamento Tarsu e delle relative tariffe assuma un valore fondamentale per evitare possibili contestazioni da parte dei contribuenti, basate sull’assenza della norma primaria a sostegno dell’applicabilità del vecchio tributo, in violazione del principio di riserva di legge in materia tributaria prevista dall’articolo 23 della Costituzione.

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