Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Il versamento della prima rata della TARES - Ufficio Tributi

Il versamento della prima rata della TARES

Il versamento della prima rata della TARES, fissato originariamente a gennaio, è stato posticipato a luglio.

La notizia, ampiamente diffusa dagli organi di stampa, trova conferma nell’art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, introdotto dalla legge di conversione L. 1° febbraio 2013, n. 11.

Si ricorda che il versamento del nuovo tributo, della tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 dello stesso art. 14 può essere effettuato, a regime , in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.

Eccezionalmente, per il solo anno 2013, il termine di versamento della prima rata era stato, inizialmente, posticipato ad aprile e solo con l’ultimo intervento normativo tale termine è slittato ulteriormente a luglio.

La norma dilatoria ha evidentemente l’intento di lasciare un adeguato lasso di tempo per consentire un avvio il più possibile indolore del nuovo tributo la cui introduzione era da subito apparsa molto problematica. A questo proposito basta accennare alla circostanza che solo con la TARES si è finalmente concretizzata la revisione dell’intero sistema di prelievo sulla gestione dei rifiuti e che la famosa TIA 1 era stata introdotta nel lontano 1997 e non è mai entrata in vigore a regime.

Tuttavia, il differimento della prima rata non appare del tutto idoneo a soddisfare tale esigenza, poiché da un lato, se i comuni hanno più tempo a disposizione per l’approvazione del piano finanziario e delle tariffe nonché del regolamento, non hanno a disposizione le risorse per far fronte alla copertura dei costi derivanti dalla gestione dei rifiuti.

Dall’altro, la proroga della sola rata di gennaio a luglio, fa scaturire l’incertezza sulla seconda scadenza di aprile che, a rigore, non appare prorogata.

Una lettura razionale e sistematica della norma in esame induce a ritenere, invece, che anche su tale rata si produca l’effetto di trascinamento a luglio, poiché altrimenti sarebbe vanificato lo sforzo di differimento del legislatore rimanendo la seconda rata comunque fissata ad aprile.   

Neppure in questa chiave di lettura la norma sul differimento è suscettibile di alleggerire il carico tributario gravante sui contribuenti, poiché a luglio si concentrerà la scadenza di ben tre rate e cioè quelle di gennaio, aprile e luglio.

L’unica soluzione è che i comuni esercitino la facoltà prevista dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 che prevede di posticipare ulteriormente i termini di versamento.

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