Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Impossibile lo stop alla Tarsu - Ufficio Tributi

Impossibile lo stop alla Tarsu

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nel 2013 i Comuni possono applicare sei diverse forme di prelievo sui rifiuti. È questo il quadro che emerge dopo l’approvazione della legge 124/2013. Ma a 10 giorni dall’adozione dei bilanci sono ancora molti gli enti che non hanno deciso cosa fare, in attesa di chiarimenti ufficiali che forse non arriveranno mai. Come la risoluzione ministeriale che avrebbe dovuto stoppare i Comuni con i bilanci già approvati, cioè quelli più efficienti ma penalizzati dall’impossibilità di tornare indietro. Oppure come l’intervento urgente del Governo, chiesto da più parti anche alla luce degli ulteriori dubbi alimentati dalla recente risposta del sottosegretario alle Finanze, che mette in discussione la possibilità di riapplicare i vecchi prelievi (Tarsu, Tia1, Tia2). Salvo poi affermare, in altra risposta, che i Comuni passati alla Tarsu possono utilizzare gli stessi codici tributo della Tares.

Il comma 4-quater dell’articolo 5 è confuso, ma traspare chiaramente l’intenzione del legislatore di rendere applicabili i vecchi prelievi. Altrimenti non avrebbe alcun senso la deroga all’articolo 14, comma 46 del Dl 201/11 e l’espresso riferimento al «caso in cui il Comune continui ad applicare per l’anno 2013 la Tarsu». In sostanza quest’anno ci sono sei alternative: Tares ordinaria, Tares derogata, Tares semplificata, Tarsu, Tia1, Tia2.

La prima riguarda i Comuni che applicano integralmente l’articolo 14 del Dl 201/11 con i criteri del Dpr 158/99. Ma per gli enti a Tarsu il passaggio alla Tares si è rivelato traumatico, specie per alcune categorie di contribuenti che si sono viste moltiplicare le tariffe, tanto da causare sommosse in diversi centri. Da qui l’esigenza di introdurre alcune deroghe all’impianto originario. Si passa così alla seconda opzione, quella cioè offerta dal comma 1 dell’articolo 5 del Dl 102/2013, che consente di commisurare le tariffe sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti, oppure applicando appositi coefficienti. Peccato però che il Dipartimento delle Finanze non ha chiarito che si trattava di criteri alternativi al Dpr 158/99 e non cumulativi, circostanza che invece viene precisata nella disciplina del nuovo Trise. Con la conseguenza di rendere difficilmente applicabile tale opzione, di fatto superata dalla Tares semplificata contenuta nella parte centrale del comma 4-quater. La norma consente di applicare i costi e le tariffe sulla base dei criteri previsti nel 2012 (Tarsu, Tia1, Tia2), mantenendo tuttavia la veste giuridica di Tares. Con l’unico limite di garantire la copertura integrale dei costi, pur senza considerare le voci del Dpr 158/99. Si tratta dell’opzione al momento più gettonata insieme al ritorno ai vecchi prelievi. Scelta, quest’ultima, che alletta molto i comuni a Tarsu, che continuerebbero così ad applicare le stesse tariffe dell’anno scorso senza la necessità di coprire integralmente i costi del servizio. Anche il ritorno alla Tia è possibile in virtù della deroga al comma 46, senza che possa costituire ostacolo il riferimento alla sola Tarsu, riguardante però il ricorso alla fiscalità generale dell’ente per coprire i costi eventualmente non coperti dal gettito della tassa. Indicazione superflua nel caso della Tia, che agisce nella logica del pareggio costi-ricavi e deve ovviamente coprire i costi del servizio in conformità al piano finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *