Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Imu, comodato senza tetto Isee - Ufficio Tributi

Imu, comodato senza tetto Isee

Fonte: Italia Oggi

I comuni non sono obbligati a subordinare a un valore massimo di Isee la fruizione dei benefici «prima casa» a favore degli immobili concessi in comodato ai parenti. Lo afferma l’Anci Emilia-Romagna, che in una dettagliata circolare interpretativa ha analizzato le principali novità introdotte in sede di conversione del decreto Imu (dl 102/2013). Fra queste, il documento si sofferma anche sull’art. 2-bis, che consente ai comuni di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’Imu, le unità immobiliari (escluse quelle classificate in A/1, A/ 8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero da padri e figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale. L’assimilazione è subordinata a una delibera comunale, da adottare entro il prossimo 30 novembre. Ogni ente è chiamato a definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, «ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) al quale subordinare la fruizione del beneficio». Tale inciso, nella sua formulazione letterale, ha posto il dubbio se la definizione di un livello massimo di Isee sia o meno obbligatoria. La circolare Anci ammette che il testo si presta a diverse interpretazioni, ma ritiene che «non via sia l’obbligo per i comuni di subordinare il beneficio a un determinato livello di situazione economica». Tale scelta, insomma, rientra nella piena discrezionalità dei sindaci, che possono valutare se, in regime di ristrettezze economiche, sia o meno opportuno concentrare gli aiuti sui soggetti più in difficoltà. Come gli altri contribuenti, quindi, anche quelli interessati dalla misura in commento dovranno attendere il 9 dicembre, data ultima entro la quale i provvedimenti assunti in materia di Imu dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale di ciascun comune. In ogni caso, l’assimilazione a prima casa, se e nei limiti in cui i comuni decideranno di introdurla, varrà solo ai fini del saldo di dicembre, che non sarà dovuto se sarà confermata l’esclusione anche della seconda rata per le abitazioni principali. Le somme versate in acconto, quindi, non sono in nessun caso rimborsabili.

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