Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 In arrivo i rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF - Ufficio Tributi

In arrivo i rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013.il decreto interministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stabilite le modalità per effettuare i rimborsi dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Va ricordato, anche in considerazione della lunga attesa per l’emanazione del decreto, che il legislatore si è preoccupato di evitare ulteriori beffe a carico dei contribuenti; come si legge anche nelle premesse del provvedimento in questione, infatti, a norma dell’art. 13, comma 16, del D.L. n. 201 del 2011, tutti i rimborsi già richiesti con dichiarazioni dei redditi o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del citato decreto legge saranno eseguiti senza far valere l’eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

Ai fini della semplificazione della procedura di rimborso, l’onere di effettuare l’erogazione delle somme è posto a carico dell’Agenzia delle entrate, sia in caso di somme risultanti direttamente dalla dichiarazione dei redditi sia di istanze presentate dai contribuenti.

Il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la liquidazione dei rimborsi è effettuato, senza gravare sul bilancio dello Stato, trattenendo preventivamente gli importi liquidati dalle somme riscosse mediante i modelli F24 e F24 “enti pubblici”, a titolo di addizionale comunale all’IRPEF che l’Agenzia delle Entrate attribuisce a ciascun comune. 

Tali somme, poi, confluiscono in una contabilità speciale appositamente istituita, creando così la provvista di fondi da utilizzare al momento dell’effettiva erogazione dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Le somme che non sono state utilizzate al 31 dicembre di ogni anno, restano a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della contabilità speciale, per assicurare l’erogazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.

È, inoltre, previsto un dettagliato scambio di informazioni fra l’Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di assicurare, da un lato, agli enti locali un rendiconto dettagliato dei dati relativi alle somme trattenute preventivamente ed ai rimborsi conseguentemente erogati e, dall’altro, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle istanze presentate dai contribuenti direttamente all’ente locale.

Per quanto concerne, infine, le somme erroneamente rimborsate, ne è previsto il recupero, da parte dell’Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973.

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