Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Ingiunzione di pagamento per il recupero della Tia - Ufficio Tributi

Ingiunzione di pagamento per il recupero della Tia

TRIBUNALE DI VENEZIA 31/8/2015, N. 2762

E’ inesistente la notifica dell’ingiunzione di pagamento fatta da accertatore delle entrate nominato dal dirigente della società pubblica e non dal dirigente del comune.
Interessante sentenza del tribunale di Venezia su un’ingiunzione di pagamento per il recupero della Tia ove, tra le doglianze, avanzate, si solleva la questione della nomina del messo notificatore previsto dalla legge 296/2006. La sentenza, che conferma la legittimazione ad accertare e riscuotere la tia delle società pubbliche comprensiva dell’utilizzo dell’ingiunzione nella modalità rafforzata, non riconosce la nomina del messo notificatore per due ragioni: in primo luogo non era stata fatta dal dirigente del comune ma dal dirigente della società pubblica; in secondo luogo si trattava di un dipendente di una società di riscossione iscritta all’albo che non gestiva le entrate direttamente per il comune. Ne deriva l’inesistenza della notifica e la nullità dell’ingiunzione.

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