Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Insinuazione al passivo in un fallimento

Insinuazione al passivo in un fallimento

Il Caso di C. Carpenedo

In caso di insinuazione al passivo in un fallimento, è obbligatorio allegare un atto di accertamento o è possibile dichiarare la posizione debitoria?

Il fallimento è la procedura concorsuale per eccellenza disciplinata dalla legge fallimentare RD 267/42, caratterizzata dalla  procedura di accertamento dei debiti maturati in capo all’azienda insolvente. La sentenza di fallimento  acquista efficacia verso i terzi con l’iscrizione nel registro imprese producendo i seguenti effetti:

  • Blocco delle azioni individuali esecutive e cautelari
  • Inibisce l’espropriazione forzata presso terzi e le ingiunzioni fiscali
  • I creditori dell’imprenditore non possono agire nei confronti dei terzi con azioni revocatorie o surrogatorie

Raccolte le informazioni sui debiti del fallito il curatore nominato dal tribunale procede all’accertamento del passivo. Dal punto di vista procedurale, la materia delle procedure concorsuali è stata fortemente innovata per diventare un procedimento digitale altamente semplificato e diretto. Il canale di gestione e informazione della procedura è il portale www.portalecreditori.it.

Il passo decisivo di modifica del sistema fallimentare è contenuto nel dl 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successivamente integrato dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228. Ruolo centrale è l’introduzione delle comunicazioni per posta certificata, che dovranno utilizzare tutti gli attori del sistema.  A tal fine è stato attivato Il portale dei creditori, in attuazione alla legge 221/2012 che obbliga i curatori e i creditori a comunicare tra loro esclusivamente mediante PEC. Il portale consente di accedere all’area riservata per consultare i documenti messi a disposizione dai curatori.

La Legge 221 prevede che il Curatore comunichi la PEC della procedura mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica dei creditori e dei terzi che vantano diritti sui beni in possesso del fallito.

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