Insinuazione al passivo nel fallimento per i crediti tributari
COME FARE: modelli operativi
La crisi economica che da tempo ha colpito il mondo delle imprese ha portato in primo piano il tema della gestione della crisi aziendale. L’ordinamento giuridico è stato caratterizzato da importanti interventi sulle procedure concorsuali mirati, principalmente, al recupero della situazione aziendale. In questo scenario i tributi locali non versati devono essere prioritariamente accertati e notificati, sulla base delle norme che caratterizzano le singole procedure monitorando le fasi delle stesse. Determinante sul punto il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria che, per quanto riguarda i tributi locali, non incontra deroghe tali da permettere una transazione, come invece accade per l’Agenzia delle Entrate.
Situazione diversa per le entrate patrimoniali che possono essere oggetto di diversa analisi e accordo nel rispetto dei principi che sorvegliano la responsabilità per danno erariale. L’ultima soluzione alla crisi di impresa è la procedura fallimentare disciplinata dal Rd 267/1942, cosiddetta legge fallimentare, che comprende altre cinque procedure.
Il curatore. Nel fallimento gli attori della procedura sono il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori. Il curatore, nominato dal tribunale, assume un ruolo centrale nella gestione del fallimento a tutela dei creditori del fallito. Entra in possesso dei beni e li gestisce, per cui l’imprenditore viene spossessato delle capacità necessarie alla gestione aziendale, ragion per cui le notifiche devono essere fatte al curatore.
→ La sentenza di fallimento acquista efficacia verso i terzi con l’iscrizione nel registro imprese producendo i seguenti effetti:
- Blocco delle azioni individuali esecutive e cautelari
- Inibisce l’espropriazione forzata presso terzi e le ingiunzioni fiscali
- I creditori dell’imprenditore non possono agire nei confronti dei terzi con azioni revocatorie o surrogatorie
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