Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Iscrizione ipoteca anche in presenza di diritto di abitazione - Ufficio Tributi

Iscrizione ipoteca anche in presenza di diritto di abitazione

La CTR Piemonte riconosce legittima l’iscrizione di ipoteca eseguita sull’immobile di cui il debitore sia comproprietario unitamente all’ex coniuge, anche nell’ipotesi in cui sull’immobile risulti costituito diritto di abitazione in favore dell’altro coniuge in seguito alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A tale proposito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15885 del1’11.7.2014 ha stabilito che “ i creditori possono pignorare la casa assegnata dal giudice, con la sentenza di separazione, ad uno degli ex coniugi se quest’ultimo è anche proprietario de/l’immobile“.

Se il coniuge assegnatario della casa coniugale, ottenuta con provvedimento del giudice all’esito della causa di separazione, è anche proprietario dell’immobile i suoi creditori potranno pignorare tale bene. Non fa niente se l’assegnazione sia anteriore. Insomma il provvedimento giudiziale di assegnazione non costituisce uno scudo per il debitore nei confronti dei propri creditori.

LEGGI la SENTENZA della CTR Piemonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *