Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La «Pa» fuori dallo spesometro - Ufficio Tributi

La «Pa» fuori dallo spesometro

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per lo spesometro 2014 arrivano le attese novità per pubblica amministrazione, commercianti al dettaglio e tour operator. Con unprovvedimento diffuso ieri, l’agenzia delle Entrate ha disposto l’esclusione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva per le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni autonome. Per commercianti al dettaglio e assimilati, introdotta, anche per l’anno 2014, una soglia minima al di sotto della quale non occorre inviare le fatture emesse. 

 

Esonero per la Pa 
In vista della doppia scadenza del 10 aprile (contribuenti mensili) e del 20 aprile (trimestrali) l’agenzia delle Entrate opera un restyling della comunicazione delle operazioni Iva venendo incontro alle richieste di talune categorie di operatori. Come anticipato dal Sole 24 Ore di ieri, un provvedimento direttoriale ha previsto l’esonero dalla comunicazione, limitatamente a quella riferita al 2014, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 196/2009 e per le amministrazioni autonome. L’esclusione si è resa necessaria – come chiarisce il provvedimento delle Entrate – per consentire alla Pa di completare, senza ulteriori adempimenti dichiarativi, le proprie infrastrutture informatiche necessarie alla ricezione e alla contabilizzazione delle nuove fatturazioni elettroniche in vigore da ieri, nonché per la gestione del versamento dell’Iva all’erario in base allo split payment.

L’invio light 

Un’ulteriore correzione al provvedimento del 2 agosto 2013, che tuttora disciplina la comunicazione delle operazioni Iva, riguarda i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972. Nel primo caso si tratta dei cosiddetti commercianti al dettaglio e assimilati, cioè dei contribuenti che non hanno obbligo di emissione della fattura (se non a richiesta del cliente) e che annotano le operazioni nel registro dei corrispettivi. Oltre ai commercianti al dettaglio veri e propri, vi si comprendono, tra l’altro, gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione e quelli che rendono prestazioni nell’esercizio di impresa (i professionisti, invece, devono sempre fatturare ogni operazione) in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti. I contribuenti indicati nell’articolo 74-ter sono invece gli operatori del turismo che organizzano pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo unitario.

La nuova soglia 

Per tutti questi contribuenti, lo spesometro, in assenza di emissione di fattura (corrispettivi annotati nel relativo registro giornaliero), riguarda le sole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per le operazioni per le quali viene invece emessa la fattura, i commercianti al dettaglio e assimilati devono, secondo le regole a regime, effettuare la comunicazione a tappeto (senza soglia minima di importo) come tutti gli altri contribuenti. 

Limitatamente al 2012 e al 2013, le istruzioni avevano consentito ai dettaglianti e ai tour operator di considerare una identica soglia minima (3.600 Iva compresa) anche per le fatture emesse. Il provvedimento di ieri introduce un limite anche per lo spesometro del 2014: commercianti e tour operator non dovranno includere nella comunicazione le fatture emesse aventi un ammontare (al netto dell’Iva) inferiore a 3mila euro. La nuova soglia è dunque riferita all’imponibile con la conseguenza che, in termini di valore complessivo, l’esonero sarà differenziato in funzione della diversa aliquota applicata (ad esempio per alberghi e ristoranti il limite sarà di 3.300 euro, mentre per attività a Iva ordinaria sarà di 3.660 euro).

In attesa di chiarimenti 

L’emanazione del provvedimento di correzione dello spesometro potrebbe costituire un’utile occasione per diffondere istruzioni riepilogative e aggiornate circa la compilazione della comunicazione. Tra i diversi temi da affrontare, ricordiamo, oltre a chiarimenti sulla sorte delle operazioni da e verso San Marino (dopo l’uscita dalla black list da marzo 2014), i dubbi circa l’inclusione nello spesometro delle operazioni attive non soggette a Iva per carenza di territorialità (ma con obbligo di fatturazione ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis); in base alla legge, sembrerebbero escluse (non essendo «rilevanti» all’Iva), mentre leggendo il provvedimento del 2013 (che impone la comunicazione di tutte le fatture emesse) esse andrebbero inserite. 

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