Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La scontistica per l’avvio al riciclo non può avere limiti

La scontistica per l’avvio al riciclo non può avere limiti

Il Punto di S. Zammarchi

Con la sentenza della Sez. V del 19/01/2018, il Consiglio di Stato ha negato la possibilità, al Comune di Castel Volturno, di fissare un limite massimo per la riduzione tariffaria, prevista per le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani.
Come è noto, la previsione normativa è contenuta all’art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. e) del D.L. n. 16/2014 e s.m.i.. Tale norma ha imposto ai Comuni di disciplinare “con proprio regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”. In effetti, il comma in esame è stato oggetto di due revisioni nel corso del 2014: la prima volta ad eliminare il secondo capoverso, con cui veniva fornita la facoltà all’ente locale di introdurre riduzioni per la quota variabile della TARI, in proporzione alle quantità che i produttori dimostravano di avere avviato al “recupero”; con la seconda, è stata inserita l’attuale disposizione, unitamente a quella afferente ai rifiuti speciali non assimilabili ed ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività svolte.

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a cura di Cristina Carpenedo

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