Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La scuola paritaria paga l’Ici perché è «commerciale» - Ufficio Tributi

La scuola paritaria paga l’Ici perché è «commerciale»

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’immobile posseduto da un ente religioso e destinato all’esercizio di una scuola paritaria è potenzialmente soggetto a Ici. Questo perché la gestione di una scuola paritaria è idonea a configurare una attività commerciale, a nulla rilevando il conseguimento di perdite d’esercizio. La statuizione è contenuta nelle sentenze 14225 e 14226 depositate l’8 luglio dalla Corte di cassazione.

L’ente religioso proprietario dell’immobile aveva impugnato gli avvisi di accertamento del Comune, chiedendo l’applicazione dell’esenzione da Ici prevista nell’articolo 7, lettera i), decreto legislativo 504/1992. A fondamento della domanda di agevolazione, l’ente richiamava l’applicazione della disciplina che si è susseguita nel tempo in materia. In particolare, si evidenziava che, in base a quanto disposto nell’articolo 39, decreto legge 223/2006, sono esenti gli immobili adibiti ad attività che non abbiano esclusiva natura commerciale.
La Corte di cassazione ha innanzitutto esaminato la complessa evoluzione legislativa sul punto, confermando in primo luogo che essa ha natura innovativa e non interpretativa (si veda anche la sentenza della Cassazione 14530/2010). Del tutto correttamente, la Suprema Corte ha inoltre osservato come anche l’ultima modifica di legge (articolo 39) non sia conforme alla disciplina comunitaria in materia di divieto di aiuti di Stato alle imprese, tant’è che si è dovuto intervenire con l’articolo 91 bis, Dl 1/2012, in ambito Imu.

Passando poi all’esame del caso concreto, la Cassazione ha ribadito come la prova della sussistenza dei requisiti dell’esenzione competa sempre al contribuente, secondo la regola tradizionale in tema di agevolazioni. Nella specie, poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, la Corte ha rilevato la potenziale sussistenza di un’attività commerciale, senza che a ciò osti la gestione in perdita denunciata dal contribuente. Precisa in proposito il giudice di legittimità che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l’idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. Da ultimo, la Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per disapplicare le sanzioni, per obiettiva incertezza sull’ambito di applicazione della legge.

La sentenza assume rilievo anche ai fini dell’interpretazione delle disposizioni in materia di Imu. In proposito le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Imu Enc affermano che il carattere non commerciale dell’attività didattica si verifica laddove i corrispettivi degli utenti coprano solo una frazione del costo del servizio. A tale scopo, le stesse istruzioni successivamente richiamano come parametro di riferimento il costo medio per studente pubblicato sul sito dell’Istruzione. Qualora il corrispettivo non superi tale costo, l’immobile è esente da Imu. È evidente però come tale criterio non sia conforme al dettato della Cassazione, poiché si traduce nel conseguimento di ricavi astrattamente idonei alla copertura delle spese.

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