Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 La superficie imponibile TARI: uno spunto di riflessione partendo dal nuovo studio di IFEL

La superficie imponibile TARI: uno spunto di riflessione partendo dal nuovo studio di IFEL

Il Punto di S. Zammarchi

In occasione dell’approvazione dei bilanci di previsione dei Comuni, IFEL ripropone un nuovo schema di regolamento per l’applicazione della TARI. Fra le vari questioni affrontate ci soffermiamo sull’analisi che attiene alle superfici imponibili che, a prima vista, può sembrare banale, mentre deve rappresentare un tema di sostanziale rilievo nell’attività dell’ufficio tributi, sia nel momento in cui vengono acquisite le istanze per nuova occupazione, o per la sua variazione/cessazione, sia in occasione dell’attività di verifica e di contrasto all’evasione.
Come è noto, le disposizioni normative di riferimento, sono contenute all’art. 1, commi da 645 a 648, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dove il legislatore ha dettato le regole per la determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, riprendendo quanto già disciplinato in ambito TARES. Nell’esame del tema che si intende affrontare, è opportuno considerare anche quanto stabilito dal successivo comma 649, che individua le superfici da escludere dalla tassazione, in quanto utilizzate per lo svolgimento di attività che producono rifiuti speciali.
Partendo dalla prima disposizione di riferimento, comma 645, il legislatore prevede che “la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

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