Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 L' accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista

L’accertamento delle prestazioni rese a titolo gratuito dal professionista

La Fondazione Nazionale Commercialisti in data 30/01/2017 precisa che l’Amministrazione Finanziaria sembra essersi nuovamente interessata alle prestazioni rese a titolo gratuito dai professionisti.

In generale, dall’atteggiamento degli Uffici, appare un certo scetticismo nell’ipotesi in cui i professionisti sostengano di lavorare gratuitamente, per amicizia o per legami di parentela.

Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul tema con la sentenza del 28 ottobre 2015, n. 21972. A tale pronuncia, peraltro, hanno fatto seguito diverse sentenze della giurisprudenza di merito, non sempre del tutto coerenti con la “plausibilità” di tali prestazioni sancita dalla Suprema Corte.

Il documento offre numerosi spunti su cui tornare a riflettere.

L’accertamento induttivo teso a ricostruire i compensi del professionista e fondato esclusivamente sulla presunzione che le prestazioni gratuite nascondano compensi “in nero” non sembra potersi configurare come illegittimo.
In secondo luogo, la giurisprudenza sembra ritenere “plausibile” che un professionista effettui prestazioni a titolo gratuito nei confronti di parenti, amici o soggetti che già sono clienti (ad altro titolo), purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale delle prestazioni rese e che, inoltre, siano caratterizzate da “semplicità”. Così, se l’onere della prova, posto a carico del contribuente sottoposto ad accertamento, può dirsi superato qualora le prestazioni rese gratuitamente (comunque in un rapporto di minoranza rispetto a quelle complessive), siano effettuabili senza particolare complessità, dispendio di tempo o abbiano un “valore normale” ridotto, non è così per le prestazioni particolarmente laboriose o di valore ingente, soprattutto se rese nei confronti di soggetti diversi da coloro che sono con il professionista in stretto legame di parentela.

Rimane, però, particolarmente delicato il tema delle prestazioni rese dai professionisti nei confronti di soggetti privati, non tenuti ad obblighi di contabilità e/o di conservazione di documenti. Nei confronti di questi soggetti, oltre alla predisposizione di lettere di incarico professionale e/o dichiarazioni rese dagli stessi19, il contribuente non è in grado, generalmente, di produrre ulteriore documentazione.

Si potrebbe, allora, riflettere sul fatto che, se un professionista effettua prestazioni a titolo gratuito, se, da un lato, non avrà particolari obblighi per quanto riguarda i compensi dal punto di vista dell’IVA, delle imposte dirette e dell’IRAP , dall’altro, dovrebbe considerare l’indeducibilità e l’indetraibilità dei costi sostenuti.

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