Limposta di sbarco riscossa solo dalle compagnie di linea
L’imposta di sbarco può essere applicata esclusivamente ai passeggeri che utilizzano le compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. È quanto statuito dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, nella sentenza n. 2058 del 5 dicembre 2012, depositata il 20 dicembre 2012.
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