Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Non serve l'iscrizione all'albo dei concessionari per gestire le attività di supporto dei tributi locali

Non serve l’iscrizione all’albo dei concessionari per gestire le attività di supporto dei tributi locali

Il Punto di S. Zammarchi

Lo scorso 31 gennaio 2017, il Consiglio di Stato si è pronunciato (sentenza n. 380) sul contenzioso intervenuto fra il Comune di Acquaviva delle Fonti e l’ATI costituito dalle società Abaco S.p.A. ed Engineering Tributi S.p.A., per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione di accertamento e riscossione delle entrate tributarie. I giudici romani hanno espresso il proprio parere per stabilire se “fosse o meno necessaria l’iscrizione all’albo istituito dagli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplinato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289”.
Al fine di prendere la propria decisione, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che il bando ed il capitolato proponevano l’affidamento dell’attività “di supporto alla gestione, accertamento e riscossone delle entrate tributarie, non anche l’affidamento di una concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione di imposte e tasse locali”. Pertanto gli accordi prevedono che “il controllo e la responsabilità su tutte le attività di accertamento e riscossione rimane in capo alla stazione appaltante”. Ciò è ulteriormente sottolineato dal fatto che il Comune ha proceduto con l’attivazione delle gestione diretta dei predetti servizi, senza lasciare al soggetto terzo il maneggio di denaro pubblico. A ciò va aggiunto che, per la riscossione delle proprie entrate tributarie, il Comune ha provveduto all’apertura di specifici conti correnti dedicati, direttamente intestati all’ente impositore. Questa considerazione è stata affiancata anche dall’aspetto che attiene alla modalità con cui è determinato il corrispettivo: il Consiglio di Stato evidenzia che l’articolo 3 del capitolato pubblicato, dispone il calcolo avvenga in maniera fissa e non proporzionato ai tributi locali accertati e riscossi. Non solo, i giudici amministrativi sottolineano che tra le disposizioni inserite nel capitolato è presente la “revisione dei prezzi di cui all’art. 115 del D. Lgs. n. 163 del 2006, istituto tipico dell’appalto e non della concessione”.

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