Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Recupero delle spese - Istituito codice tributo - Ufficio Tributi

Recupero delle spese – Istituito codice tributo

RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 21 GIUGNO 2012, N.67/E
Istituzione di un codice ente identificativo dell’ente “Comune” e di un codice tributo per il recupero delle spese di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da utilizzare nel modello F23

La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca “Norme per la sicurezza degli impianti” agli articoli 8, 14 e 16. In particolare, l’articolo 14 della citata legge, nel disciplinare le “Verifiche”, individua i comuni tra i soggetti preposti ad “eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente…”.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2008, n. 37, è stato adottato il “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, che, all’articolo 15, stabilisce le sanzioni da applicare alle violazioni degli obblighi previsti dal medesimo decreto.

La legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente “Modifiche al sistema penale”, al Capo I, disciplina le sanzioni amministrative, prevedendone, all’articolo 16, il pagamento in misura ridotta oltre alle spese del procedimento.

Ciò premesso, al fine di consentire agli agenti della riscossione una corretta e puntuale rendicontazione ai comuni delle somme riscosse a titolo di sanzioni, versate mediante modello F23 con il codice tributo 741T denominato “Multe inflitte dalle Autorità giudiziarie ed amministrative – oblazioni”, si istituisce il codice ente “COM” denominato “Comune” identificativo dell’ente comune, da indicare nel campo 6 “codice ufficio o ente” evidenziando, nel campo 7 “codice territoriale”, il codice catastale del comune che ha irrogato le sanzioni.

Inoltre, per consentire ai comuni il recupero delle spese di cui al citato articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si istituisce il codice tributo “9V9T” denominato “Recupero spese – art.16, L. 689/1981”, da indicare nel campo 11 “codice tributo” del modello F23, evidenziando, nel campo 14 “codice destinatario”, il codice catastale del comune beneficiario delle somme.

I codici catastali dei comuni sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .

Per una corretta imputazione contabile delle somme riscosse con il codice tributo “9V9T” nonché per una puntuale rendicontazione delle somme medesime, i comuni beneficiari comunicano agli agenti della riscossione gli estremi dei conti correnti comunali per il successivo riversamento delle somme in parola.

Le indicazioni già fornite agli agenti della riscossione in materia di riversamento delle somme riscosse con il codice tributo “741T” non subiscono variazioni.

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One thought on “Recupero delle spese – Istituito codice tributo

  1. Salve, vorrei porre un quesito. Essendo il 741t un codice relativo ad una multa, può esserne richiesto il pagamento agli eredi del debitore?

    Ringrazio anticipatamente per la cortese risposta

    Distinti saluti

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