Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Recupero rifiuti Ue dal 2014 - Ufficio Tributi

Recupero rifiuti Ue dal 2014

Fonte: Italia Oggi Sette

Immediatamente applicabili dal 1° gennaio 2014 sul territorio nazionale le nuove norme tecniche comunitarie per il corretto recupero dei rifiuti costituiti da rottami di rame. Dopo l’operatività dei paralleli provvedimenti Ue sull’end of waste dei rifiuti metallici e di quelli in vetro (in vigore rispettivamente dal 9 ottobre 2011 e dall’11 giugno 2013) è infatti in procinto di scattare quella del nuovo regolamento 715/2013/Ue recante le condizioni per trasformare i preziosi rifiuti rossicci in materie prime secondarie (e sancirne, quindi, la cessazione della qualifica di rifiuti). Regole comunitarie che plausibilmente debutteranno a fianco delle prime e necessarie norme nazionali di raccordo tra le oramai sempre più fitte norme tecniche comunitarie in materia (quelle sull’end of waste della carta sono in corso di approvazione) e quelle interne sul regime autorizzatorio degli impianti.

Il recupero del rame. Il regolamento 715/2013/Ue ( Guue 26 luglio n. L201) stabilisce le condizioni da soddisfare per ottenere materie prime secondarie dai rottami di rame, ossia: qualità dei rifiuti da processare; modalità di trattamento, standard dei materiali ottenuti; tipologie di riutilizzi cui indirizzarli. In particolare, a poter essere processati saranno dal 1° gennaio 2014 (in base al provvedimento in parola) solo rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabile. I rifiuti dovranno venire da raccolta differenziata, essere puliti e disinquinati. Le Mps ottenute dal trattamento dovranno rispondere alle norme tecniche di settore (con precise limitazioni alla presenza di materiali estranei) ed essere utilizzate direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffi nazione o produzione di altri metalli. Ai responsabili del recupero sarà altresì imposta l’adozione di un sistema interno di controllo (certificato da un valutatore ambientale accreditato Ue) nonché la redazione di una dichiarazione che attesti il rispetto di tutte le citate condizioni. Dichiarazione che dovrà essere trasmessa ai destinatari al momento della cessione dei materiali (vero e proprio momento in cui, in base al regolamento, i rottami di rame processati usciranno ufficialmente dal regime dei rifiuti).

Le altre norme Ue, presenti e future. È la direttiva 2008/98/Ce dettare a monte le condizioni generali sul recupero dei rifiuti, delegando la Commissione Ue all’adozione di norme tecniche di dettaglio per singole categorie di rifiuti e riconoscendo al contempo la validità di quelle dei singoli Stati membri nei limiti della compatibilità con le prime. Proprio sulla base di tale delega la Commissione Ue ha già adottato le citate regole per l’end of waste dei rottami di vetro (regolamento Ue n. 1179/2012) e di quelli di ferro (regolamento 333/2011/Ue). Sulla scia di tali regolamenti la Commissione Ue ha già predisposto pedissequo provvedimento per il recupero della carta, dal settembre 2013 all’esame del Parlamento europeo. In base allo schema in discussione potranno essere sottoposti a trattamento di recupero rifiuti (non pericolosi) di carta oggetto provenienti da raccolta separata, dai quali si dovrà ottenere un output rispondente agli standard europei EN 643 destinato al riutilizzo diretto nei maceri per la fabbricazione di prodotti in carta.

Il raccordo con le norme nazionali. È il ddl ambientale collegato alla nuova legge di Stabilità predisposto nei giorni scorsi dal governo (ed insieme a quest’ultimo sottoposto al varo del Parlamento) a prevedere l’accennato raccordo tra le nuove norme tecniche di recupero targate Ue (sia emanate che emanande) e le vigenti norme nazionali, autorizzatorie e tecniche. Sostanzialmente il disegno di legge in itinere prevede che il trattamento dei rifiuti disciplinati dai regolamenti Ue sull’end of waste può essere condotto alternativamente, in base a due diversi regimi: sotto il regime ordinario previsto dall’articolo 208 del dlgs 152/2006; oppure in base al regime semplificato ex articolo 214 e seguenti dello stesso Codice ambientale. L’utilizzo di quest’ultimo regime (che permette l’avvio delle attività di recupero decorsi 90 giorni dalla semplice comunicazione all’Ente provinciale) sarà però condizionato alle seguenti prescrizioni: rispetto di tutte le norme dettate dai relativi regolamenti Ue (con particola riferimento a qualità e caratteristiche dei rifiuti da trattare, condizioni di attività, assenza di pericolo per uomo ed ambiente, destinazione ed utilizzi consentiti delle Mps ottenute); rispetto delle quantità massime di rifiuti recuperabili stabiliti dai diversi decreti ministeriali tecnici di riferimento (ossia il dm 5 febbraio 1998 per il recupero semplificato rifiuti non pericolosi, il dm 161/2002 per i pericolosi, il Dm 269/2005 per i rifiuti da navi, il dl 172/2008 sulle materie prime secondarie). Il ddl promette altresì di occuparsi delle imprese già autorizzate in via semplificata al recupero di materia da rifiuti contemplati dai nuovi regolamenti end of waste, imponendo loro di adeguarsi alle prescrizioni sopra citate entro un congruo periodo di tempo, ma nelle more del quale potranno comunque proseguire l’attività.

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