Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Riaperti i termini per disciplinare l’imposta di soggiorno

Riaperti i termini per disciplinare l’imposta di soggiorno

Il Punto di S. Zammarchi

Ad opera del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, il legislatore ha consegnato ai Comuni la possibilità di intervento in materia di imposta di soggiorno. In particolare l’art. 4, comma 7, introdotto in sede di conversione, ha riconosciuto ai Comuni la facoltà, non solo di modificare ma anche di istituire l’imposta di soggiorno o il contributo di sbarco, nel corso di quest’anno 2017.
Si rammenta che le entrate in parola sono disciplinate dall’art. 4, del D. Lgs. n. 23/2011, recante disposizioni in materia “federalismo fiscale municipale”. Di fatto si tratta di una norma molto succinta, rivolta a specifici enti locali, in quanto l’imposta di soggiorno può essere applicata dai Comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di Comuni o dai Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, mediante approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale. Il contributo di sbarco, adottabile in alternativa alla precedente imposta, può essere istituito dai Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e da quelli nel cui territorio insistono isole minori.
La nuova previsione, inserita nella cosiddetta “Manovra correttiva 2017”, propone una deroga alle disposizioni che regolano la disciplina dei tributi locali. Come è noto la normativa vigente impone ai Comuni di istituire/modificare i regolamenti e le aliquote delle entrate tributarie di propria competenza entro il termine, fissato dalla legislazione statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Quindi se la deliberazione è assunta entro tale data, anche se successiva all’inizio dell’esercizio, consente di applicare le modifiche nell’anno in corso. In assenza di approvazione entro tale scadenza, l’efficacia delle disposizioni approvate decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo, come confermato dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, mentre nell’anno in corso si intendono prorogate quelle approvate l’anno precedente.

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