Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Rifiuti, parte la tracciabilità - Ufficio Tributi

Rifiuti, parte la tracciabilità

Fonte: Italia Oggi

Oggi parte il Sistri. Ma il sistema telematico di tracciabilità dei rifiuti scatta solo per chi tratta rifiuti pericolosi, con la sola esclusione dei rifiuti urbani pericolosi che restano fuori dal sistema. Dovranno, dunque, rispettare gli obblighi di adesione:

  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, tra cui come detto «non rientrano i rifiuti urbani ancorché pericolosi»;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. E anche in questo caso la norma «si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi» e a nient’altro;
  • gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Inclusi i nuovi produttori di rifiuti.

Tutti gli altri produttori e gestori dei rifiuti classificati diversamente da quelli suddetti potranno, invece, usare il sistema di tracciabilità su base volontaria. Ma, in questo caso, l’impresa che intende aderire al Sistri dovrà «comunicare espressamente questa volontà al concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito www.sistri.it».

I chiarimenti sono contenuti in una circolare applicativa dell’ultim’ora, che il dicastero dell’Ambiente ha diffuso ieri in serata sul proprio sito internet. A poche ore dall’entrata in vigore del sistema. Circolare che prende in esame anche la problematica delle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti. A riguardo i tecnici Minambiente ricordano che, in base all’art. 194, comma 3 del dlgs 152/2006, «le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano» devono iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali. Mentre l’articolo 188-ter del medesimo decreto dispone «un obbligo di adesione al Sistri di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale». Di conseguenza, scrivono, «i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al Sistri». E la stessa cosa vale per:

  • gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti special pericolosi. Categoria in cui ricadono anche «i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati»;
  • i soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi.

Ma il Sistri ha anche uno scaglione successivo: il 3 marzo 2014. Da quella data il sistema sarà obbligatorio per:

  • i cosiddetti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, attenzione a questa specifica, «le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’art. 212, comma 8, del dlgs 152/2006»;
  • i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani in Campania. Per costoro potrebbe anche essere possibile uno slittamento di ulteriori sei mesi, in caso di messa in opera di semplificazioni operative nel frattempo raggiunte. Infatti, il governo, nei giorni scorsi, non ha escluso di ampliare ulteriormente, in sede di emendamenti al decreto-legge (il n. 101 del 31 agosto 2013, atteso alla conversione in legge), la soglia di non punibilità, purché si tratti di illeciti colposi.

Sistema transitorio e sanzioni. Nella circolare, i tecnici dell’Ambiente comunicano che, per il primo mese di avvio dell’operatività del Sistri, per entrambi gli scaglioni, i soggetti obbligati al sistema saranno chiamati a compilare anche i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto, oltre che a rispettare gli adempimenti del Sistri. Di conseguenza, le sanzioni relative al sistema scatteranno un mese dopo la sua entrata in vigore: si applicheranno cioè dal 31 giorno successivo alla data di avvio dell’operatività. E, ovviamente, in base alla rispettiva categoria di appartenenza dell’operatore. Mentre, per il primo mese di operatività del Sistri, verranno applicate ancora le vecchie sanzioni legate alla mancata tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto (in base agli articoli 190 e193 del dlgs 152/2006, ma nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal dlgs 205/2010).

Mud. Infine, il ministero dell’ambiente avverte che le imprese sono comunque tenute alla presentazione del Modello unico di dichiarazione per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2013 (ex art. 189 del dlgs 152/2006).

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