Notice: Undefined variable: isCorsoProtected in /var/www/html/wp-content/themes/spare-child/header.php on line 36 Riscossione in pendenza di giudizio - Ufficio Tributi

Riscossione in pendenza di giudizio

Il Caso di C. Carpenedo

In caso di ricorso pendente su avviso di accertamento non ancora deciso in primo grado, è possibile procedere con la riscossione coattiva delle somme dovute? In caso di riscossione frazionata, gli importi sospesi restano tali fino a sentenza definitiva?

Sul tema della riscossione in pendenza di giudizio la disciplina da applicare ai tributi locali non è affatto chiara e le interpretazioni sono contrastanti.
In particolare, l’articolo 68 del Dlgs 546/1992 disciplina, nell’ambito della esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella f ase relativa alla pendenza del processo tributario.
L’art. 68 dispone che, nelle ipotesi in cui è prevista la riscossione frazionata in pendenza di giudizio, anche in deroga a quanto previsto dalle singole leggi di imposta, il tributo con i relativi interessi, deve essere versato:

  • per i due terzi, dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che respinge il ricorso;
  • per l’ammontare risultante dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
  • per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Continua a leggere la risposta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notice: Undefined variable: tag_arr in /var/www/html/wp-content/themes/spare/functions.php on line 825

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *