Riscossione, in salita la strada di Equitalia

Fonte: Il Sole 24 Ore

La possibilità per i Comuni di gestire la riscossione delle entrate o con lo strumento del ruolo oppure di avvalersi di Equitalia in via transitoria – prevista dalla delega fiscale all’esame del Senato – non cancella alcune criticità e i contrasti anche con la vigente normativa.

In primo luogo con la legge n. 106/2011, che prevedeva l’abbandono di Equitalia da parte dei Comuni sin dalla fine del 2011, termine prorogato per ben tre volte e da ultimo fissato «inderogabilmente» al 31 dicembre 2013. Poi con il primo e il quarto criterio direttivo della delega, che invece puntano a revisionare lo strumento del l’ingiunzione fiscale e a garantire che l’affidamento dei servizi avvenga nel rispetto della normativa europea. Consentire a Equitalia di continuare a riscuotere senza gara ci esporrebbe all’ennesima procedura di infrazione comunitaria. Di fatto si allungherebbe per un tempo indefinito il regime transitorio introdotto dal Dl 203/2005, che istituiva Riscossione Spa (poi ribattezzata Equitalia) e la abilitava a proseguire l’attività fino al 2010, prevedendo la procedura a evidenza pubblica a partire dal 2011, termine anch’esso più volte prorogato.

Peraltro l’attuale situazione non è delle più facili, dopo che il Dl 69/2013 ha spuntato le unghie a Equitalia mettendo diversi paletti alle azioni esecutive e anticipato l’eliminazione dell’aggio; inoltre un recente ordine del giorno impegna il Governo a ristrutturare la società pubblica.

Insomma, restano diversi nodi da sciogliere sia in ordine al soggetto che dovrà effettuare l’attività di riscossione dal 2014 sia in merito allo strumento e alle modalità da utilizzare per la fase coattiva. Sul primo punto occorrerebbe privilegiare una gestione a “filiera corta”, cioè vicina al territorio di riferimento, percorrendo eventualmente la strada della gara unica su base regionale, sulla falsariga dell’Emilia Romagna e ora anche dell’Anci Toscana, che a breve farà partire una gara regionale per la riscossione delle entrate comunali.

Sul secondo punto è necessario rivedere le procedure per l’abilitazione da ufficiale della riscossione, figura indispensabile per attivare le azioni esecutive (pignoramenti, vendite, eccetera), ma non presente nei Comuni e difficilmente reclutabile. Si potrebbe abilitare il personale già presente in organico con corsi di qualificazione, fissando per legge i requisiti morali e professionali in analogia a quanto previsto dalla finanziaria 2007 per gli agenti accertatori.

Sulle modalità operative, l’attuale disciplina consente di applicare le disposizioni del Dpr 602/1973 (riscossione esattoriale) ma solo «in quanto compatibili». Occorre tuttavia eliminare qualsiasi dubbio sulla compatibilità, più volte interpretata in senso restrittivo. Prima dall’Agenzia del territorio (circolare 4/2008) per negare l’iscrizione dell’ipoteca legale (tesi smentita dalla giurisprudenza di merito). Poi dal ministero di Giustizia (nota 5 giugno 2012) che afferma la perdita di efficacia dell’ingiunzione se l’esecuzione non viene avviata entro 90 giorni. Conclusione in evidente contrasto con la norma che impone, invece, di attendere 120 giorni per attivare le procedure esecutive sotto i mille euro.

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